Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6872/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto i motivi aggiunti contro il nuovo rigetto della domanda di contributo ISI per la bonifica di materiali contenenti amianto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente finanziatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva chiesto un contributo ISI previsto dall’avviso pubblico I.N.A.I.L. 2022 per la bonifica di materiali contenenti amianto presenti in un capannone destinato a deposito. L’I.N.A.I.L. aveva respinto la domanda con provvedimenti del 23 aprile e del 3 luglio 2024, richiamando il fatto che l’immobile non risultava sede di lavorazioni attive alla data rilevante e che il documento di valutazione dei rischi dichiarava che nel deposito non si effettuavano lavorazioni e che gli addetti vi si recavano soltanto saltuariamente per prelevare materiali e attrezzature. Il TAR aveva ritenuto che fotografie, scaffalature e mezzi presenti nel capannone dimostrassero un uso lavorativo, annullando il diniego. L’I.N.A.I.L. ha appellato deducendo che gli artt. 1, 3 e 7 dell’avviso richiedevano un’unità produttiva attiva e un rischio effettivo collegato a lavorazioni concretamente esercitate. L’impresa ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per novità della questione e ha riproposto le censure di illogicità, irragionevolezza, travisamento, difetto di istruttoria e violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio. Ha inoltre contestato, in via subordinata, la legittimità dell’avviso ove interpretato nel senso di escludere i depositi utilizzati per attività secondarie o di immagazzinaggio, prospettando violazione dell’art. 41 Cost. e della concorrenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità, poiché l’appello censurava la stessa questione posta a fondamento dei dinieghi: l’assenza di lavorazioni attive e di un rischio effettivo collegato all’attività svolta nell’immobile. Nel merito, ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo i motivi aggiunti di primo grado. Secondo il Collegio, l’art. 7 dell’avviso richiedeva che il documento di valutazione dei rischi attestasse lo svolgimento della lavorazione e le specifiche condizioni di rischio, mentre l’avviso presupponeva l’esistenza di un’unità produttiva attiva. Il DVR dell’impresa affermava espressamente che nel deposito non si effettuavano lavorazioni e che gli addetti vi accedevano solo saltuariamente per prelevare materiali o attrezzature; tale dichiarazione era coerente con la documentazione fotografica e incompatibile con la successiva ricostruzione dell’impresa, diretta a qualificare il deposito come attività accessoria stabilmente inserita nel ciclo aziendale. Non sussistevano illogicità, irragionevolezza o travisamento. Non era dovuto il soccorso istruttorio, perché le allegazioni originarie erano univoche e le successive osservazioni avevano prospettato una realtà obiettivamente contrastante con quella inizialmente dichiarata; l’obbligo di soccorso è temperato dai principi di buona fede, collaborazione e autoresponsabilità dell’interessato. È stata respinta anche la censura contro l’avviso: non è irragionevole destinare le risorse pubbliche alla bonifica di immobili sede di lavorazioni attive, così da assicurare effettività dell’intervento ed evitare la dispersione delle risorse. La censura era comunque carente d’interesse, perché la domanda originaria non aveva rappresentato l’esistenza di un’attività secondaria stabile. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 1, 3 e 7 dell’avviso pubblico I.N.A.I.L. 2022

    "lavorazione attiva"; "rischio effettivo legato a tale lavorazione"; "lo svolgimento della lavorazione" e "le specifiche condizioni di rischio"

    L’avviso subordina il finanziamento alla presenza, nell’unità produttiva interessata, di una lavorazione o attività concretamente attiva e di un rischio effettivo collegato a essa; il documento di valutazione dei rischi deve darne conto.

  • art. 6 l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio non è dovuto quando le allegazioni originarie dell’interessato sono univoche nel dimostrare l’assenza del requisito e le successive osservazioni prospettano una situazione obiettivamente diversa.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I principi di buona fede e collaborazione gravanti sull’interessato concorrono a delimitare l’obbligo di soccorso istruttorio, insieme al principio di autoresponsabilità.

  • art. 41 Cost.

    La scelta dell’avviso di limitare il finanziamento agli immobili sede di lavorazioni attive non viola la libertà di iniziativa economica privata, poiché mira a concentrare le risorse pubbliche su situazioni di effettivo e reale bisogno.

Massime di principio

  • In una procedura di finanziamento pubblico, il requisito dell’unità produttiva attiva può legittimamente essere riferito a un’attività concretamente esercitata nell’immobile e a un rischio effettivo collegato a tale attività, se ciò risulta dall’avviso e dalla documentazione richiesta.
  • Le dichiarazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi presentato dal richiedente possono costituire elemento decisivo per escludere la sussistenza del requisito dell’attività lavorativa attiva, soprattutto quando attestano che nell’immobile non si effettuano lavorazioni e che gli addetti vi accedono solo saltuariamente.
  • Non è configurabile un’integrazione postuma della motivazione quando l’amministrazione applica, anche in appello, il medesimo presupposto già esplicitato nel provvedimento di diniego, ancorché articolato con ulteriori argomenti coerenti con la motivazione originaria.
  • Il soccorso istruttorio non impone all’amministrazione di correggere o sostituire la rappresentazione sostanziale fornita dall’interessato nella domanda, quando tale rappresentazione è univoca e le successive osservazioni prospettano una realtà incompatibile con le dichiarazioni iniziali; operano i principi di buona fede, collaborazione e autoresponsabilità.
  • Non è irragionevole un avviso pubblico che concentri risorse destinate alla bonifica e alla sicurezza su immobili sede di lavorazioni attive, al fine di assicurare l’effettività dell’intervento e impedire la dispersione delle risorse pubbliche.
  • La riproposizione in appello della medesima questione sostanziale esaminata nel giudizio di primo grado non costituisce domanda nuova, anche se l’amministrazione ne sviluppa ulteriormente gli argomenti giuridici.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.