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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29558/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal GIP. La difesa deduceva violazione del principio del ne bis in idem cautelare/giudicato cautelare, sostenendo che il P.M. non avrebbe potuto rinnovare la richiesta di sequestro dopo il precedente rigetto del GIP (15/6/2022), non essendovi elementi nuovi idonei a superare la preclusione: l'unico presunto "novum" sarebbe stata la consulenza medico-legale del dott. Tajana, che secondo la difesa non incideva sul compendio indiziario a supporto del fumus del reato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, sebbene esista una preclusione endoprocessuale (cd. giudicato cautelare) che impedisce la riproposizione di istanze cautelari fondate sugli stessi presupposti, tale preclusione può essere superata da elementi nuovi che modificano il quadro di fatto. Nel caso di specie la consulenza medico-legale, le querele delle persone offese e l'informativa della Guardia di Finanza hanno costituito "quid novi" idoneo a superare la preclusione, giustificando la rinnovata richiesta di sequestro e la successiva conferma in sede di riesame. Il provvedimento ha dunque confermato l'esistenza, a livello di gravità indiziaria, del fumus per reati di associazione a delinquere finalizzata a truffe (capi A-H) e autoriciclaggio (capo L), nonché il periculum in mora; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Concetto di "giudicato cautelare" / principio del ne bis in idem cautelare

    La corte richiama che, pur esistendo una preclusione endoprocessuale che impedisce la riproposizione di misure cautelari già vagliate, questa non è assoluta: opera soltanto rispetto alle questioni trattate (esplicitamente o implicitamente) e allo stato degli atti; può essere superata da elementi nuovi che modificano il quadro di fatto.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019 (Rv. 278228)

    Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Rv. 278228

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui la preclusione cautelare opera sulle questioni già valutate e non su quelle deducibili ma non dedotte, e che la valutazione dipende dallo stato degli atti al momento della decisione.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020 (Rv. 279411)

    Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020, Rv. 279411

    Confermato che una consulenza tecnica successiva può costituire elemento nuovo idoneo a superare l'effetto preclusivo del giudicato cautelare quando riesamini tecnicamente il tema già valutato e superi i dubbi della precedente ordinanza di rigetto.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 25104 del 03/06/2021 (Rv. 281493)

    Sez. 4, n. 25104 del 03/06/2021, Rv. 281493

    Ulteriore conferma del principio che l'apporto tecnico-scientifico successivo può costituire un "quid novi" idoneo a motivare la rinnovazione di una richiesta cautelare.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015 (Rv. 265555)

    Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555

    Sottolinea i limiti della preclusione endoprocessuale e la necessità che la nuova istanza sia effettivamente fondata su elementi che non erano già stati compiutamente valutati.

Massime di principio

  • Il "giudicato cautelare" produce una preclusione endoprocessuale che impedisce la riproposizione di istanze cautelari basate sugli stessi elementi già esaminati, ma non è assoluto: può essere superato da elementi nuovi che cambiano il quadro di fatto.
  • Una consulenza tecnico-scientifica disposta successivamente può costituire un "quid novi" se affronta tecnicamente questioni decisive sulle quali la precedente ordinanza aveva espresso dubbi, rendendo così ammissibile una nuova richiesta cautelare.
  • La valutazione di ammissibilità di una nuova istanza cautelare deve concentrarsi sul permanere o meno della situazione fattuale al momento della precedente decisione: se il quadro indiziario è effettivamente mutato, la rinnovazione è legittima.
  • Il P.M. può proporre nuovamente misure cautelari quando emergono elementi probatori integrativi (es. querele circostanziate, informative investigative, consulenze) che rendono più solido il fumus e/o il periculum in mora.
  • Per la difesa, in situazioni simili, è strategico dimostrare che i nuovi elementi non modificano il quadro indiziario o che erano comunque già valutabili dall'originaria istruttoria; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.

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