Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16214/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è quindi rimasta ferma. Il testo indica espressamente la condanna per il reato di evasione ex art. 385 c.p. e per altro reato non meglio specificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione e per un ulteriore reato non specificato nel testo. Il ricorso per cassazione articolava due censure: (1) vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; (2) censura sulla mancata disapplicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi aspecifici, poiché il primo non si confrontava con i criteri puntualmente indicati dai giudici di merito e il secondo non si misurava con la motivazione del provvedimento impugnato, descritta come lineare e logicamente coerente.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata solo per individuare il reato oggetto della condanna confermata in appello, ossia l'evasione.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma implicitamente evocata dal motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata ritenuta congruamente motivata dai giudici di merito.

  • art. 99 c.p.

    Norma implicitamente evocata dal motivo relativo alla recidiva, che la Corte di merito non ha disapplicato; la Cassazione ha ritenuto la motivazione sul punto coerente e non efficacemente censurata.

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti ad affermare un vizio motivazionale senza confrontarsi con la concreta ratio decidendi sviluppata nella sentenza impugnata.
  • La censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche deve misurarsi con i criteri effettivamente valorizzati dal giudice di merito; in difetto, il motivo è privo di specificità.
  • La doglianza sulla recidiva è inammissibile quando non si confronta con una motivazione di merito logicamente coerente e lineare, limitandosi a contrapporre una diversa lettura senza critica puntuale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.