Cassazione Penale, Ordinanza n. 16214/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è quindi rimasta ferma. Il testo indica espressamente la condanna per il reato di evasione ex art. 385 c.p. e per altro reato non meglio specificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione e per un ulteriore reato non specificato nel testo. Il ricorso per cassazione articolava due censure: (1) vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; (2) censura sulla mancata disapplicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi aspecifici, poiché il primo non si confrontava con i criteri puntualmente indicati dai giudici di merito e il secondo non si misurava con la motivazione del provvedimento impugnato, descritta come lineare e logicamente coerente.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata solo per individuare il reato oggetto della condanna confermata in appello, ossia l'evasione.
Norma implicitamente evocata dal motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata ritenuta congruamente motivata dai giudici di merito.
Norma implicitamente evocata dal motivo relativo alla recidiva, che la Corte di merito non ha disapplicato; la Cassazione ha ritenuto la motivazione sul punto coerente e non efficacemente censurata.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti ad affermare un vizio motivazionale senza confrontarsi con la concreta ratio decidendi sviluppata nella sentenza impugnata.
- La censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche deve misurarsi con i criteri effettivamente valorizzati dal giudice di merito; in difetto, il motivo è privo di specificità.
- La doglianza sulla recidiva è inammissibile quando non si confronta con una motivazione di merito logicamente coerente e lineare, limitandosi a contrapporre una diversa lettura senza critica puntuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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