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Sentenza

Sentenza n. 1157/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 445/2024 - RG n. 846/2024, pubblicata in data 04/09/2024, emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Tania De Antoniis, notificata in data 12.08.2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza della sentenza n. 445/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza lamentando la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 445/2024, pubblicata il 4 settembre 2024, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al pagamento delle differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, con riferimento ai contratti individuati in sentenza, e aveva liquidato le relative somme. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del titolo e l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accolto la domanda di ottemperanza: il titolo è rimasto ineseguito e il Ministero non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa. Ha dichiarato l’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 120 giorni. Ha rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e considerando sufficiente la nomina del commissario ai fini acceleratori. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Il ricorso per ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.

    L’indennizzo è stato negato in assenza di particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta quale misura acceleratoria.

  • art. 93 c.p.c.

    Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

    La disciplina processuale civile sulla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari trova applicazione nel processo amministrativo in forza del rinvio richiamato dal TAR.

Massime di principio

  • Una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione, il ricorso per ottemperanza è procedibile.
  • In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito, l’Amministrazione deve darvi integrale esecuzione, detraendo le somme eventualmente già corrisposte; in difetto di adempimento entro il termine assegnato, può essere attivato il commissario ad acta nominato dal giudice.
  • L’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a sollecitare l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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