Cassazione Penale, Ordinanza n. 35042/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la decisione della Corte d’appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità per la contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. I tre motivi deducevano violazione di legge e vizi di motivazione, sotto ogni profilo, quanto all’affermazione di responsabilità e lamentavano l’omesso confronto con le censure formulate in appello. La sentenza riporta che gli strumenti, pacificamente idonei allo scasso, erano stati trovati a bordo di un’autovettura rubata pochi giorni prima e munita di una targa diversa da quella effettiva; le spiegazioni rese nell’immediatezza dall’imputato erano state giudicate vaghe e prive di riscontri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i tre motivi erano privi di specificità: riproponevano censure già esaminate e disattese dalla Corte d’appello con argomentazioni ritenute logiche e giuridicamente corrette, senza confrontarsi criticamente con esse e mirando a ottenere una diversa valutazione del merito, non consentita in presenza di una doppia decisione conforme. La Corte d’appello aveva valorizzato le circostanze del ritrovamento degli strumenti e le spiegazioni vaghe e non riscontrate, ritenendo non provata la loro destinazione lecita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 707 c.p.
non consentissero di ritenere provata la destinazione lecita dei predetti strumenti
La Corte riporta la valutazione di merito secondo cui le circostanze del ritrovamento di strumenti idonei allo scasso e le spiegazioni vaghe e prive di riscontri non consentivano di ritenere provata la loro destinazione lecita.
Massime di principio
- In presenza di una doppia decisione conforme, il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure di merito già puntualmente vagliate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi criticamente con le relative argomentazioni, mirando soltanto a ottenere una lettura alternativa dei fatti.
- La specificità dei motivi di ricorso richiede che le censure si misurino con le ragioni della decisione impugnata; la mera riproduzione di doglianze già respinte non soddisfa tale onere.
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