Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21635/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della persistenza della pericolosità sociale già dichiarata con decreto del 18/1/2015. I difensori hanno contestato la motivazione del provvedimento per essere inesistente o meramente apparente e hanno dedotto, in sintesi: che dal maggio 2021 il ricorrente ha cercato attivamente lavoro ed ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato; che le condotte carcerarie attestano socializzazione e non egemonia criminale; che gli episodi di spari avvenuti a Ercolano nel 2021 sono stati collegati apoditticamente al Di Bartolomeo senza accertamento giudiziario; che avvisi trovati in bacheca carceraria erano generici e legati a istanze anti-Covid e non a dimostrazioni di potere; che mancano elementi idonei a dimostrare persistenza del vincolo associativo; che il lungo intervallo temporale tra l'applicazione della misura e la decisione avrebbe dovuto essere valutato favorevolmente (detenzione intramuraria e vita lavorativa in libertà); che l'illecito disciplinare e gli spari sono eventi non sufficientemente individualizzanti. È stata chiesta anche integrazione probatoria e, alternativamente, una riduzione della durata della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; le doglianze erano in realtà deduzioni di vizi della motivazione (illogicità o contraddittorietà) non consentiti in cassazione salvo che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto invece che il decreto impugnato contenga una motivazione adeguata, congrua e logica: la persistenza della pericolosità è stata motivata con l'assenza di revisione critica delle scelte delittuose, la mancata presa di distanza dal passato criminale e il ritorno nel territorio controllato dall'organizzazione camorristica della famiglia acquisita, con valenza simbolica. Per tali ragioni i ricorsi sono stati respinti come inammissibili. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Regola la trattazione dei ricorsi in Cassazione; qui indicato per la modalità di trattazione del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla motivazione (illogicità/manifesta illogicità). La Corte ricorda che in materia di misure di prevenzione non è consentito dedurre in cassazione vizi di logica della motivazione salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per infliggere la somma di euro 3.000.

  • art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011 (Testo unico in materia di misure di prevenzione)

    Norma citata dai difensori come parametro per la valutazione della persistenza della pericolosità sociale e dei requisiti per l'applicazione/prosecuzione delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione non sia stata viziata.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dai difensori in relazione ai mezzi di prova e alla necessità di accertamenti; la Corte ha ritenuto che le doglianze attengono alla motivazione dei fatti e non a violazioni di legge che consentano il ricorso per cassazione.

  • Corte Costituzionale, sentenze n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015

    Citate a supporto del principio secondo cui nel procedimento di prevenzione la cassazione è limitata ai soli motivi di diritto e non consente la sindacabilità estesa della motivazione se non nei casi estremi (motivazione inesistente o meramente apparente).

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione i motivi di cassazione devono essere formulati come violazioni di legge: le critiche che si risolvono in una mera censura della valutazione del merito o della motivazione sono inammissibili.
  • Per impugnare efficacemente un provvedimento di prevenzione in Cassazione è necessario dimostrare che la motivazione è del tutto carente o meramente apparente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, non semplicemente non condivisa.
  • Elementi di riabilitazione sociale (lavoro, contratto a tempo indeterminato, periodi di detenzione) devono essere documentati e fatti valere con specifici mezzi probatori in sede di merito; l'appello in Cassazione non è il luogo per introdurre nuove valutazioni probatorie.
  • Se si vuole ottenere una riduzione o la revoca di misure di prevenzione, è strategico richiedere (e ottenere) in primo o secondo grado l'integrazione probatoria o l'accertamento specifico dei fatti che smentiscono la persistenza del vincolo associativo o la pericolosità, perché la Cassazione non rivede valutazioni probatorie.
  • Fattori simbolici (es. il ritorno nel territorio di controllo del clan) e la mancata presa di distanza dal sodalizio possono essere ritenuti rilevanti dal giudice e adeguatamente motivati; per contrastarli occorre prova documentale e argomentazione puntuale che dimostri il contrario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.