Cassazione Penale, Sentenza n. 36881/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Italfondiario, in qualità di procuratore speciale del creditore garantito da ipoteca, ha presentato in data 8 maggio 2018 domanda di ammissione al pagamento del credito ipotecario relativo a un immobile sottoposto a confisca estesa (art.240-bis c.p.) con decreto di sequestro del 8 giugno 2012 e confisca divenuta definitiva il 19 maggio 2016. Il GIP aveva dichiarato la domanda inammissibile per tardività ritenendo applicabile, per effetto dell'art.37 co.1 L.161/2017 (norma di interpretazione autentica), il termine decadenziale previsto dalla L.228/2012 decorrente in senso retroattivo. Contro quell'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.18/2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.37, primo periodo, L.161/2017 nella parte in cui consentiva che il termine decadenziale (i 180 giorni previsti dagli artt. 1, commi 199 e 205, L.228/2012) potesse decorrere prima dell'entrata in vigore dell'art.37. La Corte Costituzionale ha stabilito che, per le statuizioni di confisca estesa già definitive, il termine di 180 giorni decorre dalla data di entrata in vigore della legge n.161/2017 (19 novembre 2017). Poiché la domanda di Italfondiario era stata depositata entro tale termine così ricostruito, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al GIP di Bologna per nuovo esame del merito della domanda.
Norme richiamate
art. 37, primo periodo, legge 17 ottobre 2017, n. 161
Norma di interpretazione autentica che intendeva estendere ai provvedimenti di confisca 'estesa' i termini e le modalità di tutela del credito previsti dalla L.228/2012; la Corte Costituzionale l'ha dichiarata incostituzionale nella parte in cui permetteva la decorrenza del termine decadenziale prima della sua entrata in vigore.
art. 1, commi 199 e 205, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Prevedono il termine decadenziale di 180 giorni per la proposizione della domanda di tutela del credito gravante su beni sottoposti a sequestro/confisca; la Corte ha stabilito che per le confische estese già definitive il termine decorre dal 19/11/2017.
art. 240-bis c.p.
Regola la confisca 'estesa' (per valore) nei reati previsti dal codice penale; il riferimento a questa norma chiarisce che le statuizioni di confisca estesa rientrano nell'ambito alla quale sono applicati i termini di tutela del credito, fermo quanto statuito dalla Corte Costituzionale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 18 del 2023
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.37 L.161/2017 nella parte che produceva decorrenza del termine prima dell'entrata in vigore della norma, precisando che per confische estese già definitive il termine di 180 giorni decorre dalla data di entrata in vigore della legge (19/11/2017).
Massime di principio
- La norma di interpretazione autentica (art.37 L.161/2017) non può far decorrere retroattivamente il termine decadenziale previsto dalla L.228/2012 rispetto alla propria entrata in vigore: per confische estese già definitive il termine di 180 giorni decorre dal 19/11/2017.
- Se la domanda di tutela del credito ipotecario è stata presentata entro 180 giorni dalla data sopra indicata (o, in generale, entro i termini correttamente determinati), la domanda non può essere dichiarata inammissibile per tardività e il giudice deve esaminare il merito.
- Per confische definitive pronunciate prima dell'entrata in vigore di una norma di interpretazione autentica, occorre verificare la compatibilità con il principio di irretroattività: questioni analoghe possono dar luogo a eccezioni di illegittimità costituzionale.
- In presenza di ipoteca iscritta anteriormente al sequestro/confisca e di cessione del credito, il cessionario o suo procuratore speciale deve vigilare attentamente i termini procedurali per proporre la domanda di ammissione al pagamento; tuttavia la loro valutazione temporale può essere influenzata da successivi pronunciamenti costituzionali.
- In caso di declaratoria di inammissibilità per tardività è opportuno valutare il ricorso per cassazione e, se del caso, sollevare questione di legittimità costituzionale ove vi siano profili di retroattività normativa.
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