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Sentenza

Sentenza n. 268/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento - della determina dirigenziale del 3° Settore Lavori Pubblici – Pianificazione Territoriale ed Edilizia – Manutenzioni, prot.-OMISSIS-, del 03.05.2024, notificata in pari data, con cui è stata rigettata l’istanza per la revoca in autotutela dell’ordinanza/ingiunzione -OMISSIS- del 20.11.2017 per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00, prevista dal comma 4 bis dell’art. 31 d.P.R. del 06.06.2001 n. 380, per l’omessa demolizione delle opere edilizie abusive rinvenute in contrada -OMISSIS- di Termini Imerese; - dei provvedimenti che costituiscono il presupposto degli atti impugnati e/o comunque ad essi conseguenziali e collegati e, segnatamente, dell’ordinanza -OMISSIS- del 20.11.2017, con cui è stato ingiunto alla ricorrente, nella qualità di occupante, il pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per l’omessa demolizione delle opere edilizie abusive rinvenute in contrada -OMISSIS- di Termini Imerese;

Giustizia amministrativa202401073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autotutela relativo all’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di € 20.000 per omessa ottemperanza a un’ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale di revoca o annullamento in autotutela dell’ingiunzione pecuniaria adottata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, nonché l’originaria ingiunzione del 20 novembre 2017. Ha sostenuto, in primo luogo, l’ammissibilità dell’impugnazione del diniego di autotutela, assumendo che il Comune avesse rinnovato l’istruttoria alla luce di elementi emersi nel procedimento penale. Ha dedotto, inoltre, violazione di legge, contestando la propria legittimazione passiva: a suo avviso, l’ingiunzione avrebbe dovuto essere rivolta al proprietario o al responsabile dell’abuso e non all’occupante o comunque a una persona estranea alla realizzazione dei manufatti. Ha infine dedotto eccesso di potere, lamentando l’omessa valutazione dell’archiviazione penale e del fatto che la propria abitazione effettiva fosse ubicata presso altro immobile. Il TAR ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità della parte di ricorso diretta contro l’ingiunzione del 2017, perché sostituita dal successivo provvedimento adottato all’esito dell’istanza di autotutela, nonché la preclusione derivante dal giudicato formatosi sulla precedente sentenza che aveva respinto l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione e aveva riconosciuto la ricorrente quale proprietaria dei manufatti abusivi e destinataria dell’obbligo demolitorio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e tempestiva l’impugnazione del diniego di autotutela, qualificando il provvedimento come atto di conferma in senso proprio, poiché preceduto da un’istruttoria rinnovata e dalla valutazione di elementi emersi successivamente in sede penale. Ha tuttavia dichiarato inammissibili i profili rivolti contro l’ingiunzione pecuniaria del 20 novembre 2017, in quanto sostituita dal provvedimento del 3 maggio 2024. Nel merito ha rigettato il secondo motivo: l’ingiunzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 costituisce atto doveroso e consequenziale rispetto all’ordinanza di demolizione definitiva rimasta ineseguita. La questione della legittimazione della ricorrente quale destinataria dell’ordine demolitorio era già stata esaminata e respinta con sentenza passata in giudicato; tale giudicato rende intangibile anche la questione presupposta relativa alla sua qualità di proprietaria dei manufatti e al suo obbligo di demolizione. Il TAR ha inoltre escluso la rilevanza dell’archiviazione penale, osservando che essa riguardava il diverso reato di invasione di terreni e non l’abusivismo edilizio, senza smentire la proprietà dei manufatti accertata nel giudizio amministrativo. Il terzo motivo, sostanzialmente coincidente con il secondo, è stato respinto per le medesime ragioni. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordinanza di demolizione costituisce il presupposto dell’obbligo di ripristino e degli effetti sanzionatori conseguenti all’inottemperanza.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione amministrativa pecuniaria per l’omessa demolizione, una volta accertata l’inottemperanza a un’ordinanza demolitoria definitiva, è un atto dovuto e consequenziale per l’amministrazione.

  • art. 1 legge regionale Sicilia n. 16/2016

    Recepisce nell’ordinamento regionale siciliano la disciplina dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, applicata all’ordinanza di demolizione.

  • art. 633 cod. pen.

    Il procedimento penale archiviato riguardava il reato di invasione di terreni, diverso dall’abusivismo edilizio, e non incideva sull’accertamento amministrativo della proprietà dei manufatti.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per lo scambio delle difese scritte tra le parti.

Massime di principio

  • Il diniego di autotutela è autonomamente impugnabile quando l’amministrazione, nel riesaminare l’istanza, svolge una nuova istruttoria e valuta elementi nuovi o sopravvenuti; in tal caso il provvedimento ha natura di conferma in senso proprio e la relativa impugnazione è soggetta a termine autonomo.
  • L’ingiunzione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è un atto dovuto e consequenziale rispetto a un’ordinanza di demolizione definitiva, rimasta ineseguita, una volta accertata l’inottemperanza.
  • Il giudicato formatosi sulla sentenza che ha respinto l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione si estende alle questioni presupposte esaminate e necessarie a fondare la decisione, compresa la legittimazione del destinatario quale proprietario del manufatto e soggetto obbligato alla demolizione; tali questioni non possono essere rimesse in discussione nel successivo giudizio sulla sanzione pecuniaria.
  • L’archiviazione di un procedimento penale per un reato diverso dall’abusivismo edilizio non esclude né smentisce gli effetti dell’accertamento amministrativo definitivo relativo alla proprietà del manufatto abusivo e all’obbligo di ottemperare all’ordine demolitorio.
  • È inammissibile l’impugnazione di un provvedimento amministrativo sostituito da un successivo atto adottato all’esito del riesame in autotutela, dovendo l’interessato rivolgere le proprie censure contro l’atto sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàEccesso di potere

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