Sentenza n. 13336/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - del provvedimento di accertamento definitivo prot. n. AGEA -OMISSIS- emesso da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) in data -OMISSIS- e notificato alla ricorrente a mezzo del servizio postale il successivo -OMISSIS- con cui l’Agenzia “accerta la sussistenza del credito di questa Amministrazione pari ad € 7.081,28 oltre interessi per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di Domanda Unica – campagne 2021 e 2022 nei confronti di -OMISSIS-in qualità di rappresentante legale di -OMISSIS-” e “dispone la rideterminazione dell’ammissibilità della domanda premio unico, campagne 2023 e 2024, alla luce delle contestazioni elevate dalla Guardia di Finanza Tenenza di -OMISSIS- - della contestuale e pedissequa intimazione di pagamento prot. n. AGEA-OMISSIS- emessa da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) in data -OMISSIS- e notificata alla ricorrente sempre a mezzo del servizio postale il successivo -OMISSIS- con cui viene intimata la “restituzione della somma di € 7.646,80 di cui € 7.081,28 a titolo di sorte ed € 565,62 per interessi maturati sino alla data del presente provvedimento”; - ove e per quanto occorra e di competenza delle contestazioni elevate dalla Guardia di Finanza Tenenza -OMISSIS- - nonché, comunque, di ogni altro eventuale altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGEA di accertamento definitivo e intimazione di pagamento per indebita percezione di contributi PAC relativi alle campagne 2021 e 2022, nonché sospensione cautelativa e rideterminazione dell'ammissibilità delle domande 2023 e 2024
Esito
Favorevole al resistente (organismo pagatore e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, affittuaria di terreni agricoli e beneficiaria di contributi PAC, ha impugnato l'accertamento con cui AGEA ha richiesto la restituzione di somme ritenute indebitamente percepite, nonché la sospensione cautelativa dei pagamenti relativi alle domande uniche 2023 e 2024. Il presupposto dell'indebito era la ritenuta perdita del titolo di conduzione dei terreni, in conseguenza di una sentenza civile che aveva accertato il venir meno del rapporto di vendita con patto di riservato dominio tra ISMEA e gli originari acquirenti. La ricorrente ha dedotto che, al momento della presentazione delle domande PAC, la sentenza non era ancora passata in giudicato, essendo pendente l'appello poi definito per cessazione della materia del contendere a seguito di transazione. Ha quindi denunciato violazione della disciplina europea e nazionale sui requisiti per l'accesso agli aiuti agricoli, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Con il secondo motivo ha contestato la sospensione cautelativa dei pagamenti 2023 e 2024, sostenendo l'insussistenza di una indebita percezione e richiamando anche la conclusione del procedimento penale con sentenza di non luogo a procedere. La ricorrente ha inoltre sostenuto che AGEA avesse erroneamente sovrapposto l'accertamento amministrativo alla responsabilità penale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al recupero delle somme relative alle campagne 2021 e 2022, ha ritenuto che la sentenza civile, resa anche nei confronti della società intervenuta nel giudizio, avesse determinato il venir meno del titolo di conduzione dei terreni, requisito necessario per la percezione dei contributi agricoli unionali. AGEA, quale organismo pagatore, aveva quindi l'obbligo di recuperare gli aiuti indebitamente erogati ai sensi della disciplina europea. La mancata esecuzione materiale della sentenza civile da parte di ISMEA non incide sulla sua esecutività, che opera indipendentemente dall'esercizio dei mezzi di esecuzione; inoltre, l'appello si era estinto per transazione senza una decisione di merito idonea a superare gli effetti della pronuncia di primo grado. Il giudice ha escluso che il recupero amministrativo dipendesse dalla consapevolezza dell'indebito o dall'elemento soggettivo richiesto per il reato previsto dalla legge n. 898/1986, poiché l'accertamento amministrativo dei requisiti per l'accesso agli aiuti è autonomo rispetto all'accertamento penale. Quanto alla sospensione cautelativa dei pagamenti 2023 e 2024, il TAR ha ritenuto sufficiente, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 228/2001, l'esistenza di notizie circostanziate di indebite percezioni: non è richiesta una certezza definitiva dei fatti, essendo il definitivo accertamento demandato a una fase successiva. La legittimità della sospensione va valutata in relazione agli elementi disponibili al momento dell'adozione del provvedimento; la successiva definizione del procedimento penale non incide retroattivamente sulla carenza del requisito amministrativo. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 17 Regolamento delegato UE n. 640/2014
Il possesso di un titolo di conduzione dei terreni costituisce condizione necessaria per la percezione dei contributi agricoli unionali.
art. 7, comma 6, Regolamento UE n. 1306/2013
Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.
AGEA, quale organismo pagatore, è responsabile dei controlli connessi agli aiuti e deve intervenire quando rileva irregolarità.
art. 54 Regolamento UE n. 1306/2013
Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità.
L'amministrazione deve chiedere la restituzione dei pagamenti indebitamente erogati in presenza di irregolarità.
art. 282 c.p.c.
L'esecutività della sentenza di primo grado prescinde dall'esercizio concreto dei mezzi di esecuzione da parte del creditore, che costituisce una facoltà e non un obbligo.
art. 33 d.lgs. n. 228/2001
La sospensione cautelativa delle erogazioni può essere disposta in presenza di notizie circostanziate di indebite percezioni; non è necessaria, al momento dell'adozione, la certezza definitiva dei fatti.
art. 2 legge n. 898/1986
I presupposti della responsabilità penale per indebita percezione di contributi sono distinti e autonomi rispetto ai presupposti amministrativi per il recupero degli aiuti e per la sospensione delle erogazioni.
art. 3 d.P.R. n. 503/1999
È richiamato dalla ricorrente nella disciplina dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità degli aiuti agricoli.
art. 36 Regolamento delegato UE n. 640/2014
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla sospensione delle erogazioni e alla rideterminazione dell'ammissibilità delle domande.
Massime di principio
- Il possesso di un valido titolo di conduzione dei terreni costituisce requisito necessario per l'erogazione dei contributi agricoli unionali; quando tale titolo viene meno, l'organismo pagatore deve recuperare le somme indebitamente erogate.
- L'obbligo amministrativo di recuperare gli aiuti indebitamente percepiti è autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità penale: l'assenza di dolo o la definizione favorevole del procedimento penale non escludono, di per sé, la ripetizione dell'indebito amministrativo.
- L'esecutività della sentenza civile di primo grado non dipende dall'esercizio concreto dell'azione esecutiva da parte del creditore; la mancata esecuzione materiale della pronuncia non ne elimina gli effetti giuridici rilevanti per l'accertamento amministrativo.
- Il potere di sospendere cautelativamente le erogazioni ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 228/2001 può essere esercitato sulla base di notizie circostanziate di indebite percezioni, senza che sia già intervenuto un accertamento definitivo dei fatti.
- La legittimità della sospensione cautelativa deve essere valutata sulla base degli elementi disponibili al momento dell'adozione del provvedimento; gli eventi successivi possono rilevare soltanto per il mantenimento o la revoca della sospensione, non per invalidare retroattivamente l'atto originario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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