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Sentenza

Sentenza n. 266/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza pronunciata dal Tribunale di Crotone il 3 ottobre 2024, n. 737.

Giustizia amministrativa202500479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone che aveva riconosciuto integralmente il servizio prestato e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone del 3 ottobre 2024, n. 737, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio effettivamente prestato e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'adozione dei provvedimenti conseguenti e al pagamento delle differenze retributive maturate dal 22 agosto 2019, oltre interessi o, se maggiore, rivalutazione. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha riconosciuto il servizio e ha corrisposto parte delle somme richieste a titolo di sorte capitale. È rimasta controversia sull'esatto ammontare delle somme dovute, questione già oggetto di un nuovo giudizio pendente dinanzi al giudice ordinario. Il ricorso in ottemperanza mirava quindi, per la parte residua, a ottenere una determinazione giudiziale dell'importo dovuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere, limitatamente alle pretese ormai soddisfatte dall'amministrazione mediante il riconoscimento del servizio e il pagamento parziale della sorte capitale. Per la parte residua ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza. La sentenza azionata aveva infatti una portata di condanna generica e non consentiva al giudice dell'ottemperanza di compiere nuove valutazioni in fatto o in diritto su questioni non specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza civile. Inoltre, la controversia sull'esatto ammontare delle somme era già pendente davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, con conseguente litispendenza. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ne ha escluso l'utilizzabilità per introdurre nuove valutazioni sul quantum di una condanna generica, già oggetto di un distinto giudizio ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può ampliare il contenuto della pronuncia da eseguire né compiere nuove valutazioni in fatto o in diritto su questioni non specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con il provvedimento presupposto.
  • Quando la sentenza da ottemperare contiene una condanna generica e la determinazione dell'esatto ammontare delle somme dovute richiede ulteriori accertamenti, tali questioni non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di ottemperanza.
  • La parziale esecuzione spontanea della pronuncia da parte dell'amministrazione determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle pretese già soddisfatte.
  • Il giudizio di ottemperanza è inammissibile, per la parte relativa alla quantificazione del credito, quando la medesima controversia è già pendente davanti al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseRiparto di giurisdizione

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