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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25192/2021 del 17/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per compensi professionali nei confronti di una società cliente. La società proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, la prescrizione di parte dei compensi per attività stragiudiziale, l’erronea determinazione dei compensi in una controversia di valore indeterminabile, l’illegittima maggiorazione del 50% prevista dal D.M. n. 55/2014, la non debenza di alcune voci relative alla fase istruttoria per intervenuta rinuncia al mandato e l’erronea liquidazione delle spese del parere di congruità e di quelle del decreto ingiuntivo. Nel giudizio di merito il Tribunale rilevava però che l’opposizione, avverso il decreto ingiuntivo relativo a compensi di avvocato, era stata introdotta con citazione ma depositata oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto, dichiarandola inammissibile e confermando il decreto ingiuntivo. In cassazione la società ricorrente deduceva, con due motivi, la violazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 e degli artt. 24, 101 e 111 Cost., sostenendo: 1) che l’opposizione poteva essere introdotta con citazione secondo l’art. 645 c.p.c., sicché il termine doveva ritenersi rispettato con la notifica dell’atto entro quaranta giorni; 2) che l’eccezione di tardività era stata sollevata solo in udienza collegiale, con lesione del diritto di difesa, e che comunque gli effetti processuali dovevano essere valutati secondo il rito seguito prima del mutamento, essendo la citazione notificata entro il quarantesimo giorno.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricostruito il regime dell’opposizione a decreto ingiuntivo nelle controversie per compensi professionali degli avvocati, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l’opposizione va introdotta con ricorso nell’ambito del rito sommario speciale, ma, se proposta erroneamente con citazione, opera il mutamento di rito ex art. 4 D.Lgs. n. 150/2011. Tuttavia, quando l’instaurazione del giudizio è soggetta a termine di decadenza, la tempestività va verificata secondo il modello corretto di introduzione: nel caso concreto, il termine di quaranta giorni decorreva dalla notificazione del decreto ingiuntivo e si computava sulla data di deposito/iscrizione a ruolo dell’opposizione, non sulla sola notifica dell’atto di citazione. Poiché il decreto era stato notificato il 18.12.2013 e il deposito era avvenuto l’11.2.2014, l’opposizione era tardiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente insieme alle norme costituzionali e processuali per censurare la decisione sul rito e sulla tempestività dell’opposizione.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    invocati dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.

  • art. 14 D.Lgs. n. 150/2011

    le controversie per liquidazione dei compensi professionali degli avvocati e l’opposizione a decreto ingiuntivo seguono il rito sommario speciale; l’erronea introduzione con citazione comporta mutamento di rito, ma la tempestività va valutata secondo il rito corretto nei casi soggetti a decadenza.

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato come norma dell’opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte, alla luce del sistema speciale, ne esclude l’uso come base per ritenere sufficiente la sola citazione ai fini del rispetto del termine.

  • art. 702-bis c.p.c.

    indicato come modello di ricorso utilizzabile per introdurre la controversia e l’opposizione nel rito sommario speciale.

  • art. 4 D.Lgs. n. 150/2011

    in caso di erronea scelta della forma introduttiva il giudice dispone il mutamento di rito; gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, ma restano ferme decadenze e preclusioni maturate.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato come base del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo, usato per spiegare l’equipollenza tra citazione e ricorso solo nei limiti consentiti dal sistema.

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato in funzione del principio di conservazione degli atti processuali.

  • L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28

    norma della procedura speciale per la liquidazione degli onorari avvocatizi, richiamata dall’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011.

  • D.M. n. 55/2014

    richiamato dalla ricorrente per contestare la maggiorazione del 50% sugli onorari.

  • artt. 101 e 113 c.p.c.

    invocati per lamentare una violazione del contraddittorio e delle regole di decisione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    comma 1-bis; comma 1-quater

    richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie per la liquidazione dei compensi professionali degli avvocati e nell’opposizione a decreto ingiuntivo relativo a tali compensi, il legislatore del D.Lgs. n. 150/2011 ha previsto un rito sommario speciale: l’azione e l’opposizione devono essere introdotte con ricorso, non con citazione, salvo che l’errore formale imponga il mutamento di rito.
  • L’erronea introduzione dell’opposizione con citazione, anziché con ricorso, non determina di per sé una nullità insanabile; il giudice deve disporre il mutamento di rito. Tuttavia, se la proposizione del rimedio è soggetta a un termine di decadenza, la tempestività va verificata secondo il modello processuale corretto, e non secondo la mera data di notificazione dell’atto erroneamente utilizzato.
  • In presenza di una disciplina speciale di semplificazione dei riti, la sanatoria dell’errore di forma non può elidere le decadenze già maturate: l’effetto utile dell’atto introduttivo si produce solo quando si realizza l’atto che, nel rito corretto, segna l’instaurazione del giudizio nei confronti della controparte o con il deposito previsto dal rito applicabile.
  • Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaGiudicato

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