Sentenza del 13/04/2018 n. 9214 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Piemonte che aveva ritenuto legittima la TARSU relativa agli anni 2005-2008 sulle superfici di 240 mq destinate a uffici e 2.000 mq destinate all'attività produttiva. Euro Stampi sosteneva che i rifiuti prodotti nell'area produttiva fossero rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e che, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, il Comune non avesse più il potere di assimilarli in assenza dei criteri statali. Contestava inoltre la validità delle delibere comunali di assimilazione, l'omessa pronuncia e l'insufficiente motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ancora applicabili, in assenza dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006, i criteri e le regole previgenti, compresa la potestà comunale di assimilare determinati rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. Poiché il Comune aveva previsto tale assimilazione nel proprio regolamento, le aree interessate non potevano essere integralmente escluse dalla TARSU. Anche per i rifiuti speciali non assimilati, l'esclusione avrebbe riguardato soltanto le porzioni di superficie in cui tali rifiuti si formavano esclusivamente, purché adeguatamente delimitate e provate dal contribuente. La società non aveva presentato la denuncia TARSU relativa alle aree, né aveva dimostrato la produzione di rifiuti speciali non assimilati o l'esistenza dei presupposti per l'esenzione. È stata confermata anche la riduzione del 50% applicata dal Comune. Euro Stampi è stata condannata a pagare al Comune 2.900 euro per spese processuali, oltre accessori, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 1 e 3
"Sono escluse dalla tassazione le porzioni di aree dove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati"
La TARSU grava ordinariamente sui locali e sulle aree detenuti a qualsiasi uso adibiti. L'esclusione è limitata alle superfici in cui, per caratteristiche strutturali e destinazione, si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati; non si estende automaticamente a uffici, magazzini, parcheggi o altre aree connesse all'attività produttiva.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g)
"Facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche"
Prima della piena operatività della disciplina successiva, i Comuni potevano disciplinare con propri regolamenti l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. L'assimilazione regolamentare escludeva l'esenzione prevista per i rifiuti speciali non assimilati.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 184, 195, comma 2, lett. e), e 265
"Sono definiti [...] i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani"
Il Codice dell'ambiente attribuisce allo Stato la definizione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione, ma, in mancanza dei decreti attuativi, mantiene temporaneamente applicabili la normativa previgente e i provvedimenti regolamentari e tecnici già in vigore.
Delibera interministeriale 27 luglio 1984
In assenza dei nuovi criteri statali, i criteri tecnici previsti dalla delibera continuano a fungere da riferimento per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 7, e D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 7, comma 2
"Sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione [...] proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati [...] avviati a recupero"
L'avvio autonomo a recupero dei rifiuti assimilati non determina necessariamente l'esenzione totale dalla tassa, ma può comportare una riduzione proporzionale, purché il produttore dimostri quantità e destinazione dei rifiuti recuperati.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- La mera qualificazione dei rifiuti come speciali non comporta automaticamente l'esenzione dalla TARSU: occorre dimostrare che siano non assimilati e che si producano esclusivamente in aree determinate.
- Le delibere e i regolamenti comunali di assimilazione possono essere decisivi, soprattutto per le annualità anteriori all'adozione dei decreti statali previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006.
- Uffici, magazzini, aree di stoccaggio, parcheggi e altri locali connessi all'impresa sono normalmente tassabili, anche se funzionalmente collegati all'area produttiva.
- L'impresa che chiede l'esclusione deve presentare tempestivamente la denuncia TARSU, delimitare le superfici interessate e fornire documentazione concreta sulla tipologia, quantità e gestione dei rifiuti.
- Se i rifiuti assimilati vengono avviati autonomamente a recupero, di regola si può chiedere una riduzione proporzionale, non necessariamente l'esenzione integrale, dimostrando l'effettivo recupero.
- L'assenza o l'inadempimento del Comune nella determinazione dei criteri di riduzione non deve ricadere automaticamente sul contribuente; in presenza dei presupposti, la riduzione può essere determinata anche dal giudice tributario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 apr 2018Sentenza del 13/04/2018 n. 411 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 13 apr 2018Sentenza del 13/04/2018 n. 444 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 13 apr 2018Sentenza del 13/04/2018 n. 448 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 13 apr 2018Sentenza del 13/04/2018 n. 1201 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 13 apr 2018Sentenza del 13/04/2018 n. 1626 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 13 apr 2018Sentenza del 13/04/2018 n. 1628 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →