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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07744/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza impugnata, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato e rideterminato la pena, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva rideterminato la pena complessiva in anni 4, mesi 5 di reclusione ed euro 1.304 di multa per plurimi reati contestati, tra cui detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, ricettazione/possesso di beni di interesse archeologico, detenzione illegale di armi e altro. I primi due motivi contestavano la conferma della responsabilità per il reato di cui all'art. 518-quater c.p., sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e la mancanza di una corretta prova della disponibilità dei beni archeologici in capo all'imputato. Il terzo motivo denunciava la mancata specificazione degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione per i reati satellite. La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché miravano a una rivalutazione del merito probatorio, estranea al giudizio di legittimità, valorizzando la motivazione di merito sulla piena disponibilità dei beni rinvenuti nella camera da letto dell'imputato. Il terzo motivo è stato ritenuto parimenti infondato, poiché l'aumento complessivo per i reati satellite era di esigua entità e, in tali casi, il giudice non è tenuto a una motivazione analitica distinta per ciascun aumento.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata tra i capi di imputazione, relativa al reato per cui vi era condanna nei gradi di merito.

  • art. 518-quater c.p.

    Norma incriminatrice contestata e oggetto dei primi due motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto immune da censure la motivazione di merito sulla disponibilità dei beni di interesse archeologico da parte dell'imputato.

  • art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 110 del 1975

    Norma incriminatrice richiamata tra i capi di imputazione, relativa alla detenzione illegale di armi o materiali vietati.

  • art. 697 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata tra i capi di imputazione, relativa al reato oggetto della sentenza di merito.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per affermare che, in presenza di aumenti di pena di esigua entità per i reati satellite, non emerge un abuso del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena in continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, sollecitano una rivalutazione alternativa delle prove e dei fatti già compiuta dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia razionale e completa.
  • Ai fini della configurabilità del reato relativo ai beni di interesse archeologico, la disponibilità dell'imputato può essere desunta dal rinvenimento dei beni nella stanza da letto stabilmente da lui abitata, se il giudice di merito ha spiegato in modo logico perché tale circostanza dimostri il dominio materiale sulla cosa.
  • In tema di reato continuato, quando l'aumento di pena per i reati satellite è di entità esigua, il giudice di merito non è tenuto a una motivazione analitica e distinta per ciascun incremento sanzionatorio, essendo sufficiente una giustificazione complessiva non illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioDetenzione di armiUso di atto falso
RamiProcesso penaleStupefacentiArmiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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