Ordinanza n. 5568/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell''illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell''istruzione e del merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda n. 38866 inoltrata il 06/06/2024) e per la condanna della p.a. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull'istanza di riconoscimento del titolo estero, per la condanna dell'amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e, in caso di perdurante inerzia, per la nomina di un commissario ad acta. Con sentenza n. 10941 del 5 giugno 2025 era stato nominato un commissario ad acta. Successivamente, il ricorrente aveva depositato, il 3 gennaio 2026, un'istanza ai sensi dell'art. 117, comma 4, c.p.a., deducendo l'inutile decorso del termine assegnato al commissario. Prima della camera di consiglio, il 7 marzo 2026, ha tuttavia dichiarato di rinunciare all'istanza di riconoscimento del titolo estero, originariamente presentata il 6 giugno 2024 e relativa all'iscrizione ai percorsi formativi di cui all'art. 7 del d.l. n. 71/2024.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza amministrativa di riconoscimento del titolo estero e ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'istanza proposta ai sensi dell'art. 117, comma 4, c.p.a. La rinuncia ha fatto venir meno l'interesse attuale del ricorrente a ottenere l'esecuzione dell'attività amministrativa richiesta e a sollecitare l'intervento del commissario ad acta; pertanto, non residuava una controversia utile da decidere. L'ordinanza dispone la comunicazione alle parti e non contiene una specifica statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 117, comma 4, c.p.a.
istanza ex art. 117, comma 4, c.p.a.
La sopravvenuta rinuncia all'istanza amministrativa elimina l'interesse attuale alla prosecuzione dell'istanza relativa all'inerzia del commissario ad acta, determinandone l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
percorsi formativi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106
La disposizione è richiamata quale finalità dell'istanza amministrativa di riconoscimento del titolo estero, senza che l'ordinanza ne sviluppi ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia dell'interessato all'istanza amministrativa oggetto di un giudizio sul silenzio fa venir meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio o dell'istanza esecutiva connessa, determinando l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando l'istanza amministrativa non è più perseguita dall'interessato, non sussiste più un'utilità concreta nell'adozione del provvedimento espresso né nell'attivazione o prosecuzione dei poteri del commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 191/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →