Sentenza n. 52/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento della comunicazione di aggiudicazione prot. n. 0161909-BZ del 23.12.2025, nella parte in cui ha accolto l’istanza di oscuramento presentata da Becton Dickinson Italia S.p.A. per il lotto 5 della procedura AC06/2025, disponendo la non ostensibilità della seguente documentazione: - B.6. Relazione tecnica; - B.8. Depliant, scheda tecnica e manuale operativo; - B.9. Ulteriore documentazione utile a comprova; - B.11. Relazione sul servizio di assistenza tecnica; - B.19. Report tipo per la valutazione del sub-criterio 3.6 del lotto 5 emocolture. e conseguentemente per l’accesso, ex artt. 36 d.lgs. n. 36/2023 e 116 c.p.a., alla versione integrale dell’offerta tecnica presentata da Becton Dickinson Italia S.p.A. [Lotto 5: Emocolture (CIG: B79106092D)].
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di aggiudicazione nella parte relativa all’accoglimento della richiesta di oscuramento di ampie parti dell’offerta tecnica della seconda classificata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione con cui la stazione appaltante aveva ritenuto non ostensibili, per ragioni di segretezza tecnica e commerciale, la relazione tecnica, i depliant, le schede tecniche, il manuale operativo, l’ulteriore documentazione a comprova, la relazione sul servizio di assistenza tecnica e il report tipo della seconda classificata nel lotto 5. Ha chiesto l’accesso integrale all’offerta tecnica, sostenendo che il proprio interesse concreto e attuale sarebbe sorto soltanto dopo la notifica, da parte della seconda classificata, di un ricorso contro l’aggiudicazione in suo favore, così da poter eventualmente proporre ricorso incidentale. Ha dedotto l’inapplicabilità del termine di dieci giorni decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione, richiamando l’interesse ad agire e il diritto di difesa. Nel merito ha denunciato la violazione dell’art. 35, commi 4 e 5, del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 98 del d.lgs. 30/2005, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di proporzionalità e bilanciamento tra riservatezza industriale e accesso difensivo. In particolare, ha contestato l’assenza di una prova specifica dei segreti tecnici, l’oscuramento massivo di interi documenti, la natura non riservata o standardizzata di diversi contenuti e la prevalenza dell’accesso necessario alla difesa. La controinteressata ha eccepito la tardività, rilevando che la comunicazione dell’aggiudicazione e delle determinazioni sull’oscuramento era del 23 dicembre 2025, mentre il ricorso era stato notificato il 2 febbraio 2026.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare le censure di merito sull’effettiva sussistenza dei segreti tecnici e commerciali. Ha ritenuto applicabile il rito speciale e superaccelerato previsto dall’art. 36, commi 4 e seguenti, del d.lgs. 36/2023, poiché la controversia riguardava una decisione espressa della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento, comunicata contestualmente all’aggiudicazione. In tale situazione il ricorso deve essere notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Nel caso concreto, il termine scadeva il 2 gennaio 2026, mentre il ricorso era stato notificato il 2 febbraio 2026. Il Collegio ha escluso che l’aggiudicataria potesse attendere la proposizione di un eventuale ricorso principale da parte della seconda classificata: il sistema di reciproca ostensione delle offerte dei primi cinque classificati impone a tutti gli operatori interessati di contestare tempestivamente le decisioni di oscuramento. L’interesse dell’aggiudicataria a conoscere l’offerta della seconda classificata può sussistere già in vista di una possibile difesa tecnica o di un ricorso incidentale. Il ricorso contro l’oscuramento non richiede la prova anticipata dell’illegittimità dell’offerta oscurata, ma soltanto la dimostrazione della potenziale rilevanza e indispensabilità delle parti non ostese per verificare punteggi, conformità al capitolato o legittimità della valutazione tecnica. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000,00 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35, commi 4 e 5, d.lgs. 36/2023
eventuali parti dell’offerta di cui è stato richiesto l’oscuramento
La disposizione disciplina la richiesta di oscuramento delle parti dell’offerta per ragioni di segretezza tecnica o commerciale e costituisce il presupposto sostanziale delle decisioni della stazione appaltante.
art. 36, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.lgs. 36/2023
il ricorso [è] notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione
Quando la stazione appaltante comunica contestualmente all’aggiudicazione le decisioni espresse sulle richieste di oscuramento e rende disponibili le offerte secondo il meccanismo previsto per i primi cinque classificati, il ricorso contro tali decisioni è soggetto al rito speciale e al termine decadenziale di dieci giorni.
art. 116 c.p.a.
Il rito ordinario in materia di accesso trova applicazione soltanto quando manchi una decisione espressa della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento; non si applica, invece, alle decisioni espresse assoggettate al rito speciale dell’art. 36 d.lgs. 36/2023.
art. 98 d.lgs. 30/2005
La norma è richiamata quale parametro per valutare la sussistenza di segreti tecnici o commerciali, ma il merito della relativa applicazione non è stato esaminato per l’irricevibilità del ricorso.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa costituisce un limite di compatibilità del rito accelerato, ma non impedisce l’applicazione del termine di dieci giorni quando ricorrano i presupposti di conoscibilità e comunicazione previsti dall’art. 36 d.lgs. 36/2023.
art. 100 c.p.c.
Il principio dell’interesse ad agire non consente di differire il termine speciale per l’impugnazione dell’oscuramento fino alla proposizione di un successivo ricorso principale da parte di altro concorrente.
Massime di principio
- Quando la stazione appaltante comunica contestualmente all’aggiudicazione le proprie decisioni espresse sulle richieste di oscuramento delle offerte e rende disponibili le offerte dei primi cinque classificati secondo l’art. 36 d.lgs. 36/2023, l’impugnazione delle decisioni di oscuramento è soggetta al rito speciale e al termine decadenziale di dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione.
- Il termine di dieci giorni per impugnare l’oscuramento decorre anche per l’aggiudicatario che intenda conoscere l’offerta di un concorrente ai fini della propria difesa in un possibile contenzioso o della proposizione di un ricorso incidentale; non è necessario attendere la notificazione di un ricorso principale avversario.
- Il ricorso contro l’oscuramento non richiede la dimostrazione anticipata dell’illegittimità dell’offerta non ostesa, ma la dimostrazione della potenziale rilevanza e indispensabilità delle parti oscurate per verificare il punteggio, la conformità al capitolato o la legittimità della valutazione tecnica.
- Nel rito speciale dell’art. 36 d.lgs. 36/2023, il mancato rispetto del termine di dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione comporta l’irricevibilità del ricorso per decadenza.
- Il rito ordinario dell’art. 116 c.p.a. si applica alle controversie in materia di accesso agli atti di gara quando manchi una decisione espressa della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento; in presenza di tale decisione, comunicata contestualmente all’aggiudicazione, prevale il rito speciale dell’art. 36 d.lgs. 36/2023.
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