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Sentenza

Sentenza n. 4498/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4624 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.10.2025.

Giustizia amministrativa202601364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione del ricorrente secondo cui, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Ministero aveva eseguito la sentenza pagando quanto dovuto. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, ha condannato il Ministero al rimborso delle spese, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute nell’anno scolastico 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 29 ottobre 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto all’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute nell’anno scolastico 2023/2024 e condannato il Ministero al pagamento di 310 euro, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Non resta dunque che dichiarare cessata la materia del contendere.

    Il giudizio di ottemperanza è definito con cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’amministrazione esegue il giudicato solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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