Sentenza n. 1050/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che differiva la conclusione del procedimento di VIA relativo a un progetto agrivoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva comunicato di non poter concludere entro i termini il procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico di 50,32 MW, richiamando la necessità di acquisire ulteriori pareri, tra cui quello del Ministero della Cultura e della Commissione tecnica, nonché la priorità accordata dalla legge ad altri progetti. La ricorrente ha dedotto la violazione dei termini perentori previsti dall’art. 25 del d.lgs. 152/2006, sostenendo che i criteri di priorità previsti dall’art. 8 del medesimo decreto avessero natura esclusivamente organizzativa e non consentissero deroghe o differimenti dei termini di conclusione della VIA. Ha inoltre sostenuto che il mancato o ritardato parere del Ministero della Cultura, non vincolante, non potesse giustificare l’inerzia amministrativa. In via subordinata ha contestato la legittimità costituzionale dei nuovi commi 1-bis e 1-ter dell’art. 8 del d.lgs. 152/2006, introdotti dal d.l. 153/2024, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 41 Cost. È stata altresì proposta domanda di risarcimento dei danni economici e imprenditoriali derivanti dal ritardo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’impugnazione della nota, pur non qualificandola come provvedimento in senso proprio, in quanto atto soprassessorio lesivo: il rinvio della decisione finale a un evento futuro e incerto determinava un arresto del procedimento e incideva sull’interesse pretensivo della ricorrente. Nel merito, ha annullato la nota perché il MASE era tenuto a concludere il procedimento di VIA entro i termini perentori stabiliti dall’art. 25 del d.lgs. 152/2006. Il ritardo o la mancata espressione dei pareri obbligatori non consentivano all’amministrazione procedente di sottrarsi all’obbligo di decidere, dovendo essa procedere sulla base della documentazione acquisita e degli esiti delle consultazioni. Il richiamo ai criteri di priorità dell’art. 8 del d.lgs. 152/2006 non giustificava il differimento: tali criteri hanno natura organizzativa e non introducono deroghe, espresse o implicite, ai termini di conclusione della VIA per i progetti non prioritari. La stessa conclusione è stata applicata alla disciplina sopravvenuta del d.l. 153/2024, ritenuta applicabile al procedimento ancora pendente in forza del principio tempus regit actum. Il TAR ha quindi accertato l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento. Ha invece respinto la domanda risarcitoria, rilevando che la ricorrente non aveva provato in modo puntuale l’esistenza e la quantificazione dei danni, né li aveva allegati in maniera specifica. Nel giudizio risarcitorio grava integralmente sul ricorrente l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, senza che il giudice possa supplire alle carenze mediante il metodo acquisitivo. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 152/2006
I termini per la conclusione del procedimento di VIA sono perentori; l’amministrazione deve decidere anche in caso di ritardo o mancata espressione dei pareri obbligatori, sulla base degli elementi acquisiti.
art. 8 d.lgs. 152/2006
I criteri di priorità nella trattazione delle procedure di valutazione ambientale hanno natura organizzativa e non consentono di derogare ai termini perentori di conclusione dei procedimenti relativi agli altri progetti.
art. 8, commi 1-bis e 1-ter, d.lgs. 152/2006
La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.
Le disposizioni sui criteri provvisori di priorità non possono essere interpretate come autorizzazione implicita a derogare ai termini dei procedimenti diversi da quelli espressamente considerati.
art. 22 d.lgs. 199/2021
Il mancato parere del Ministero della Cultura, non vincolante secondo la prospettazione esaminata, non giustifica il ritardo nella conclusione della VIA.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio risarcitorio grava sul ricorrente l’onere di provare puntualmente l’esistenza, l’entità e gli ulteriori elementi costitutivi del danno.
art. 115 c.p.c.
Il giudizio risarcitorio amministrativo è governato dal rigoroso onere di allegazione e prova, senza applicazione del metodo acquisitivo proprio del giudizio impugnatorio.
artt. 3, 97 e 41 Cost.
Sono richiamati dalla ricorrente quale parametro della questione di legittimità costituzionale subordinatamente prospettata; il giudice ha definito la controversia mediante interpretazione conforme, senza sollevare la questione.
Massime di principio
- La nota con cui l’amministrazione rinvia la conclusione di un procedimento a un evento futuro e incerto, determinando un arresto procedurale, è impugnabile quale atto soprassessorio lesivo anche se priva di autonoma natura provvedimentale.
- I termini legislativi per la conclusione del procedimento di VIA hanno natura perentoria; l’amministrazione procedente non può giustificare il loro mancato rispetto con il ritardo o l’inerzia degli enti chiamati a rendere pareri obbligatori, dovendo comunque decidere sulla base degli elementi disponibili.
- I criteri legislativi di priorità nella trattazione delle procedure di valutazione ambientale hanno funzione organizzativa e non autorizzano, in assenza di un’espressa previsione, la sospensione o la deroga ai termini di conclusione dei procedimenti relativi ai progetti non prioritari.
- Le disposizioni sopravvenute che disciplinano criteri di priorità per le procedure di VIA non possono essere interpretate come autorizzazione implicita a derogare ai termini procedimentali; devono essere lette in modo conforme ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità, tutela dell’affidamento e certezza del diritto.
- Nel giudizio amministrativo avente natura risarcitoria il ricorrente deve allegare e provare puntualmente tutti gli elementi costitutivi della pretesa, compresi l’esistenza e la quantificazione del danno; il giudice non può supplire alle carenze probatorie mediante il metodo acquisitivo o poteri istruttori officiosi.
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