Cassazione Penale, Ordinanza n. 00246/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per furto, deducendo due motivi. Con il primo lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo si limitava a riproporre censure già formulate in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, il quale aveva escluso l'attenuante valorizzando, da un lato, il fatto che il furto di un portafogli contenente bancomat e documento di identità non consentiva di applicare l'attenuante anche per il valore non determinabile del documento e per gli ulteriori pregiudizi patiti dalla persona offesa, e dall'altro che la somma sottratta, pari a euro 820,00, non era comunque di particolare tenuità. Il secondo motivo deduceva la mancanza di querela della persona offesa, ma la Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato perché smentito dagli atti del giudizio di primo grado.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile quando la sottrazione concerne un portafogli con carte/documenti e una somma di denaro non tenue, e quando il motivo di ricorso si limita a riproporre censure già disattese in modo puntuale in appello.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso privo di specificità, perché meramente ripetitivo di doglianze già respinte, è inammissibile; parimenti è inammissibile il motivo manifestamente infondato in quanto contrastato dagli atti di causa.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è ammissibile se si limita a reiterare censure già formulate in appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
- La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato, comprensiva non solo della somma sottratta ma anche del valore degli ulteriori beni e delle conseguenze patrimoniali subite dalla persona offesa.
- Quando il giudice di merito ha già escluso in modo puntuale l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., il ricorso che non offra una critica argomentata delle relative ragioni è soltanto apparente e, come tale, inammissibile.
- La deduzione della mancanza di querela è manifestamente infondata se gli atti processuali di primo grado attestano l'esistenza della condizione di procedibilità.
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