Sentenza n. 4431/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 226/2025, pubblicata in data 17 ottobre 2025, emessa dal Tribunale di Varese, in funzione del Giudice del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Varese, giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per 500 euro per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza n. 226/2025 del Tribunale di Varese, pubblicata il 17 ottobre 2025 e notificata al Ministero il 3 gennaio 2026, passata in giudicato. Ha chiesto l’esecuzione del riconoscimento della carta del docente per 500 euro per l’anno scolastico 2023/2024 e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è procedibile, essendo decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. È accolto nel merito: la documentazione dimostra la spettanza dell’importo riconosciuto dal giudicato e il Ministero non ha allegato di aver adempiuto. Il TAR dichiara quindi l’inottemperanza e ordina al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza 500 euro, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e tenuto a provvedere entro i successivi 60 giorni; non è previsto compenso per il commissario. È respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché, considerate la nomina del commissario e le circostanze del ritardo, riconducibile principalmente all’eccezionale mole di contenzioso sulla carta del docente, la misura sarebbe manifestamente iniqua nel caso concreto. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Per proporre l’ottemperanza contro l’Amministrazione debitrice deve essere decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza.
art. 114 c.p.a.
Tale disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).
La penalità di mora può essere esclusa quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; la valutazione considera anche le condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare conseguenze eccessive o troppo afflittive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nelle fattispecie in esame il Collegio ritiene di non accogliere la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione ed in quanto risulterebbe manifestamente iniqua in relazione al caso specifico, tenuto conto delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell’esecuzione della sentenza da ricondurre principalmente all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente.
La penalità di mora non è dovuta quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua; nel caso deciso, la nomina del commissario ad acta e il ritardo legato principalmente all’eccezionale mole di contenzioso sulla carta del docente hanno giustificato il rigetto della richiesta.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del d.l. 669/1996.
- Se il giudicato riconosce al creditore una somma e l’Amministrazione non allega di avervi dato esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza, assegnare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va valutata in concreto e può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua; tra gli elementi rilevanti possono rientrare la nomina di un commissario ad acta e le circostanze che hanno determinato il ritardo, considerate le condizioni del debitore pubblico.
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