Ordinanza n. 48/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Comune di Terni prot. n. 0038703/2026 datato 10 marzo 2026, con il quale è stato dichiarato improcedibile il “Piano Attuativo di iniziativa privata prot. 38030 del 09/03/2026” presentato dalla società ricorrente unitamente alla società CSC s.r.l. Calcestruzzi Sabatini e Crisanti ed altri, con particolare riferimento alla parte in cui è lesivo della proprietà della società ricorrente; - del provvedimento del Comune di Terni datato 10 aprile 2026 avente ad oggetto: “Comunicazione data sopralluogo per la definizione dell’area da acquisire al patrimonio disponibile del Comune in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato n° 1549/2024, dopo i sopralluoghi di inottemperanza del 12/04/2023 e del 19/04/2023 di cui all’Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi prot. n. 40739 del 27/02/2009, a carico della società AVIGLIANFER di Piacenti Massimiliano & C. S.n.c., per la realizzazione della tettoia prefabbricata presso l’area censita catastalmente al fg. 80, p.lla 530 (ex 371), sita a Terni, Strada di Maratta Bassa 85/E”, con il quale il Comune di Terni ha disposto di perfezionare l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune la predetta proprietà della ricorrente e fissato la data del sopralluogo il giorno 11 maggio 2026 per espletare tali incombenti; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso; nonché per accertare e dichiarare l’obbligo del Comune di Terni, di rispettare quanto previsto capo 3.1 della Sentenza del T.A.R. Umbria n. 668/2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 2259/2026, con conseguente declaratoria di insussistenza dei presupposti per l’acquisizione gratuita dell’area di proprietà della ricorrente al Comune di Terni ed ordina allo stesso Comune di Terni di riattivare il procedimento d’ingiunzione, con termini per l’esecuzione anche tenendo conto del Piano attuativo presentato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di improcedibilità del piano attuativo di iniziativa privata e comunicazione di sopralluogo finalizzato alla definizione dell'area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Terni ha dichiarato improcedibile un piano attuativo di iniziativa privata presentato anche dalla ricorrente, nella parte ritenuta lesiva della sua proprietà, nonché il successivo atto comunale relativo al sopralluogo finalizzato alla definizione dell'area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale in conseguenza dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di conformarsi a quanto stabilito dal capo 3.1 di una precedente sentenza del TAR Umbria, confermata dal Consiglio di Stato, con declaratoria dell'insussistenza dei presupposti per l'acquisizione e ordine di riattivazione del procedimento d'ingiunzione, tenendo conto del piano attuativo presentato. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza definire nel merito le questioni dedotte. Ha ritenuto che le censure richiedessero un esame nella più adeguata sede del merito, anche alla luce del progressivo consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale volto a superare la precedente prospettiva seguita dal Tribunale nella materia. Ha tuttavia ritenuto sufficienti le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., considerato che il sopralluogo finalizzato all'accertamento dell'inottemperanza e alla definizione dell'ulteriore area da acquisire era stato rinviato a data da destinarsi e che, comunque, non avrebbe prodotto ulteriori effetti irreversibili rispetto a quelli eventualmente già verificatisi. È stata fissata l'udienza pubblica del 3 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando tale misura sia adeguata alla tutela della parte e non occorra disporre una sospensione più ampia.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare l'esame alla fase di merito e fissare sollecitamente l'udienza, purché tale misura sia concretamente idonea a soddisfare le esigenze cautelari.
- La fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. può essere ritenuta sufficiente quando l'attività amministrativa prospettata sia stata rinviata e non risulti idonea a produrre ulteriori effetti irreversibili nelle more del giudizio.
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