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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09578/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi di ricorso perché, in presenza di un accordo transattivo intervenuto tra le parti e della loro concorde richiesta, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello con sei motivi: ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme sulla interpretazione del contratto e sulla promessa unilaterale (artt. 133, 1362, 1351 e 1987 c.c.), ultrapetizione e violazione del divieto di domande nuove in appello (artt. 112 e 345 c.p.c.), violazione dell'art. 1460 c.c. in tema di eccezione di inadempimento, omessa pronuncia su un motivo di appello, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., nonché contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 1227 e 2697 c.c. Tuttavia, prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato un'istanza congiunta dichiarando di aver raggiunto un accordo transattivo e chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

    indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 133 c.c.

    Violazione e falsa applicazione degli artt. 133, 1362, 1351 e 1987 cod. civ.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso, senza una pronuncia di merito della Corte.

  • art. 1362 c.c.

    Violazione e falsa applicazione degli artt. 133, 1362, 1351 e 1987 cod. civ.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso, senza una pronuncia di merito della Corte.

  • art. 1351 c.c.

    Violazione e falsa applicazione degli artt. 133, 1362, 1351 e 1987 cod. civ.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso, senza una pronuncia di merito della Corte.

  • art. 1987 c.c.

    Violazione e falsa applicazione degli artt. 133, 1362, 1351 e 1987 cod. civ.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso, senza una pronuncia di merito della Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    Violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso, senza una pronuncia di merito della Corte.

  • art. 345 c.p.c.

    Violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso, senza una pronuncia di merito della Corte.

  • art. 1460 c.c.

    Violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso, senza una pronuncia di merito della Corte.

  • art. 132 c.p.c.

    violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.

    richiamato nel motivo di ricorso per omessa pronuncia/nullità della sentenza, senza esame di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.

    indica i vizi di legittimità dedotti dal ricorrente.

  • art. 1227 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2697 cod. civ.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso, senza una pronuncia di merito della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2697 cod. civ.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso, senza una pronuncia di merito della Corte.

Massime di principio

  • Quando, prima della decisione della Corte di cassazione, le parti depositano un'istanza congiunta attestando la conclusione di una transazione e chiedendo di non coltivare ulteriormente il giudizio, la Corte può dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In caso di cessazione della materia del contendere concordemente richiesta dalle parti, la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.
  • La cessazione della materia del contendere rende superfluo l'esame delle censure di violazione di legge, vizi di motivazione e omessa pronuncia dedotte nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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