Sentenza del 13/02/2015 n. 834 - Comm. Trib. Prov. Cosenza
TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Commissioni tributarie - Potere di disapplicazione anche di ufficio di atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l'imposizione - Sussistenza - Principio generale dettato dall'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E - Fattispecie in materia di ICI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per il giudice tributario di disapplicare una delibera comunale che determinava i valori dei terreni e costituiva il presupposto dell'imposizione ICI. In linea generale, il contribuente sosteneva l'illegittimità dell'atto amministrativo presupposto e chiedeva, in sostanza, che non fosse applicato nel giudizio tributario.
La decisione
La sentenza ha affermato che il giudice tributario può disapplicare, anche d'ufficio, gli atti amministrativi illegittimi che costituiscono il presupposto dell'imposizione, in applicazione dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E. Tuttavia, tale potere può essere esercitato solo se l'atto è stato investito dai motivi di impugnazione formulati dal contribuente contro l'atto impositivo. Nel caso concreto, la Commissione non ha disapplicato la delibera comunale sui valori dei terreni perché la sua illegittimità non era stata dedotta nel ricorso. Pertanto, il contribuente non ha ottenuto l'accoglimento della propria doglianza.
Norme richiamate
Art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E
Le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.
La norma esprime il principio secondo cui il giudice deve applicare gli atti amministrativi solo se legittimi e può quindi disapplicare quelli illegittimi, senza necessariamente annullarli. Nel processo tributario, il potere di disapplicazione può essere esercitato anche d'ufficio, ma solo quando l'illegittimità dell'atto presupposto sia stata specificamente dedotta attraverso i motivi di impugnazione dell'atto impositivo.
Disciplina dell'ICI
La disciplina dell'ICI costituisce il contesto sostanziale della controversia: la determinazione comunale dei valori dei terreni incideva sulla quantificazione dell'imposta, ma la relativa delibera poteva essere disapplicata solo se la sua illegittimità fosse stata ritualmente contestata.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il giudice può disapplicare un atto amministrativo presupposto illegittimo senza annullarlo formalmente.
- La disapplicazione d'ufficio non significa che il contribuente possa omettere di contestare l'atto presupposto: l'illegittimità deve essere specificamente dedotta nei motivi di ricorso contro l'atto impositivo.
- Quando un tributo si fonda su una delibera, un regolamento o un altro atto amministrativo, è opportuno impugnare espressamente anche i vizi di tale atto, indicando le ragioni di illegittimità e il loro effetto sull'imposizione.
- Se l'atto presupposto non viene contestato, il giudice può non esaminarne la legittimità e applicarlo ai fini della decisione.
- La disapplicazione produce effetti limitati alla controversia tributaria concreta e non equivale all'annullamento generale dell'atto amministrativo.
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