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Ordinanza

Ordinanza n. 1762/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti assessoriali di nomina e rinnovo dell’incarico di un commissario ad acta per la convocazione del Consiglio comunale e la surroga dei consiglieri dimissionari

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato il decreto assessoriale con cui la Regione Siciliana aveva nominato un commissario ad acta per effettuare le surroghe dei consiglieri comunali dimissionari, nonché, con motivi aggiunti, il successivo decreto di rinnovo dell’incarico. Nel corso del giudizio, la domanda cautelare proposta dal Comune è stata respinta con ordinanza n. 160/2026 e nuovamente respinta, quanto al decreto di rinnovo, con ordinanza n. 283/2026. I controinteressati, consiglieri comunali, hanno quindi chiesto l’esecuzione della prima ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 59 c.p.a., domandando che fosse ordinato al commissario di procedere alle surroghe entro tre giorni o, in difetto, che fosse nominato altro commissario. Nel frattempo, la Regione ha ritenuto improduttive di effetti le dimissioni rese via PEC da una consigliera e il commissario ha disposto la surroga di una sola consigliera, senza procedere alla surroga dell’altra.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 160/2026. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il giudizio di ottemperanza non è utilizzabile per l’esecuzione di pronunce di rigetto, perché tali pronunce non modificano l’assetto giuridico preesistente e non pongono a carico dell’amministrazione obblighi di esecuzione, ripristino o conformazione. Tale regola è stata ritenuta applicabile, a fortiori, anche all’esecuzione delle misure cautelari, in ragione della loro strumentalità rispetto al giudizio di merito. L’ordinanza cautelare n. 160/2026 aveva infatti respinto la domanda cautelare del Comune e non conteneva statuizioni conformative o satisfattive suscettibili di esecuzione coattiva. Le eventuali contestazioni relative agli atti successivi, compresi quelli adottati dal commissario e dalla Regione, devono essere proposte mediante le forme ordinarie di impugnazione; l’adeguamento della situazione di fatto non può essere perseguito tramite l’istanza ex art. 59 c.p.a. Le spese della fase sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese.

    La disposizione consente di chiedere misure attuative delle pronunce cautelari non eseguite, ma non amplia l’ambito oggettivo dell’ottemperanza fino a comprendere ordinanze cautelari di rigetto prive di statuizioni esecutive, ripristinatorie o conformative.

Massime di principio

  • L’istanza di esecuzione prevista dall’art. 59 c.p.a. presuppone l’esistenza di una pronuncia cautelare contenente statuizioni suscettibili di attuazione coattiva; non è ammissibile quando la misura cautelare sia stata semplicemente respinta.
  • Le pronunce di rigetto non determinano, di regola, un’innovazione dell’assetto giuridico dei rapporti e non fanno sorgere obblighi di ottemperanza in capo all’amministrazione, salvo che contengano specifiche statuizioni esecutive o conformative.
  • Il principio di inidoneità delle pronunce di rigetto a costituire titolo per l’ottemperanza si applica, a maggior ragione, all’esecuzione delle misure cautelari, poiché il giudizio cautelare è strumentale e provvisorio rispetto al giudizio di merito.
  • Gli atti amministrativi adottati successivamente a un’ordinanza cautelare di rigetto devono essere contestati mediante le ordinarie azioni di impugnazione o, ove ne ricorrano i presupposti, mediante gli specifici rimedi previsti per l’inerzia amministrativa; non possono essere fatti valere attraverso l’istanza di esecuzione della misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTutela cautelareOrgani degli enti locali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelareOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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