Sentenza n. 1214/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a.; a - della disposizione dirigenziale n. 1102I-2023-293 del 21/11/2023, notificata in data 24/11/2023, con cui il Dirigente del Comune di Napoli ha disposto l'annullamento in autotutela del “permesso utilizzo temporaneo spazi emergenza Protocollo: c_f839/Comune_di_Napoli 0877776/02-12-2022 02/12/2022” rilasciato alla società ricorrente in esito alla domanda di occupazione di suolo “ID pratica n. 09439021214-30092022-1611 del 30.09.2022”; b - di tutti i pregiudizievoli atti presupposti, conseguenziali, connessi e, comunque, funzionalmente collegati, anche se non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio del permesso temporaneo di occupazione di 10 mq di suolo pubblico rilasciato per l’emergenza Covid-19
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Napoli ha annullato in autotutela il permesso temporaneo di occupazione di suolo pubblico, sostenendo che l’area fosse già oggetto di un precedente titolo rilasciato a una diversa società. Ha dedotto la violazione dell’art. 10 della l. 241/1990, per omessa o insufficiente valutazione delle osservazioni presentate nel procedimento, e la violazione dell’art. 21-nonies della medesima legge, per difetto di motivazione in ordine ai presupposti dell’annullamento d’ufficio, all’interesse pubblico concreto e attuale e alla comparazione con l’affidamento della destinataria. Sono stati inoltre dedotti plurimi profili di eccesso di potere, tra cui contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria, travisamento, sviamento, perplessità, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e buon andamento, nonché la violazione della normativa emergenziale sull’occupazione temporanea di suolo pubblico e delle deliberazioni comunali applicabili. In corso di giudizio la ricorrente ha altresì contestato la mancanza di un accertamento tecnico obbligatorio della Polizia Locale e ha allegato circostanze sopravvenute relative al mancato utilizzo dell’area da parte della prima concessionaria e al subingresso di altra società.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo da eventuali profili di improcedibilità derivanti dalla possibile scadenza del permesso temporaneo. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha ritenuto che l’amministrazione avesse valutato le osservazioni della ricorrente e le avesse espressamente disattese, senza che fosse necessaria una confutazione analitica di ogni argomento: è sufficiente una motivazione complessivamente esaustiva e logicamente coerente. Nel caso concreto, il provvedimento indicava l’avvio del procedimento, richiamava le osservazioni presentate e spiegava che l’area era già occupata da altra società in forza di un precedente permesso, sicché non potevano coesistere due titoli autorizzatori sulla medesima area. Il giudice ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione dell’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990. L’interesse pubblico all’annullamento e la comparazione con l’affidamento della ricorrente risultavano connaturati alla necessità di risolvere il conflitto tra titoli incompatibili applicando il criterio cronologico, secondo il principio prior in tempore potior in iure, a tutela della corretta gestione del demanio stradale e della prevenzione di conflitti amministrativi e commerciali. È stata respinta anche la contestazione relativa alla mancanza dell’accertamento tecnico, poiché il presupposto dell’annullamento non era un mero vizio procedurale, ma l’illegittimità sostanziale del titolo successivo derivante dalla coesistenza di due titoli sulla stessa area. Le eventuali illegittimità proprie del titolo precedente avrebbero dovuto essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione dello stesso, non potendo essere superate dal rilascio di un titolo successivo confliggente. Le circostanze sopravvenute dedotte nella memoria non notificata non incidevano sulla legittimità dell’atto secondo il principio tempus regit actum, ferma la possibilità di presentare nuove istanze amministrative e il permanere dei poteri di autotutela comunali. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10 l. 241/1990
Le osservazioni e i documenti presentati nel procedimento devono essere valutati dall’amministrazione, ma non è necessaria una confutazione analitica di ciascun argomento quando il provvedimento finale dimostri una valutazione complessiva, esaustiva e coerente.
art. 10-bis l. 241/1990
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
In presenza di osservazioni al preavviso di rigetto, l’amministrazione deve tenerne conto e indicare, anche sinteticamente, le ragioni del loro mancato accoglimento.
art. 21-octies l. 241/1990
Nel caso concreto il vizio rilevante non è stato qualificato come mero vizio procedurale, poiché l’annullamento si fondava sulla sostanziale incompatibilità tra due titoli autorizzatori rilasciati sulla stessa area.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio è legittimo quando l’amministrazione individua l’illegittimità del titolo successivo, l’interesse pubblico alla rimozione e gli elementi di comparazione tra gli interessi coinvolti; tali profili possono risultare dalla necessità di risolvere il conflitto tra titoli incompatibili secondo il criterio cronologico.
art. 181 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
La disciplina emergenziale costituisce il quadro normativo del permesso temporaneo di occupazione di suolo pubblico rilasciato per sostenere le attività di ristorazione.
art. 10-ter d.l. 21/2022, convertito dalla l. 51/2022
La disposizione è richiamata nel provvedimento comunale con riguardo alla durata dell’occupazione richiesta nell’agosto 2022, ferma la successiva ultravig enza derivante dalle proroghe legislative.
art. 56 c.p.a.
La richiesta di tutela cautelare monocratica è stata respinta, ritenendo ragionevole, allo stato degli atti, il ritiro del titolo rilasciato per secondo in presenza di un precedente titolo confliggente.
art. 55 c.p.a.
La trattazione collegiale della domanda cautelare è stata fissata nel rispetto dei termini processuali.
Massime di principio
- Quando due titoli autorizzatori incompatibili insistono sulla medesima area e sono riferiti al medesimo oggetto, l’amministrazione può legittimamente rimuovere il titolo rilasciato successivamente, applicando il criterio prior in tempore potior in iure, senza che il titolare del secondo titolo possa pretendere di conservarlo per contestare la legittimità del titolo precedente.
- Nell’annullamento d’ufficio di un titolo successivo incompatibile con un titolo precedente, l’interesse pubblico alla rimozione e la comparazione con l’affidamento del destinatario possono essere desunti dalla necessità di assicurare la corretta gestione del bene pubblico e di eliminare la situazione di conflitto tra titoli, purché tali ragioni risultino esplicitate in modo coerente nel provvedimento.
- La valutazione delle osservazioni procedimentali non richiede una confutazione analitica e puntuale di ogni argomento del privato; è sufficiente che il provvedimento finale dia conto, anche sinteticamente, delle osservazioni e delle ragioni per cui esse non sono accolte, con una motivazione complessivamente esaustiva e logicamente coerente.
- L’eventuale illegittimità propria del titolo rilasciato per primo non può essere superata mediante il rilascio di un titolo successivo confliggente; essa deve essere contestata con autonoma e tempestiva impugnazione del titolo precedente.
- La legittimità dell’atto amministrativo deve essere valutata in relazione alla situazione esistente al momento della sua adozione; circostanze sopravvenute possono fondare nuove istanze amministrative o l’esercizio dell’autotutela, ma non incidono retroattivamente sulla legittimità del provvedimento impugnato.
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