Cassazione Civile, Ordinanza n. 09471/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un'avvocata aveva domandato la liquidazione dei propri compensi, sostenendo che tra le parti fosse intervenuta una convenzione scritta e un preventivo del 29 maggio 2019 che fissavano consensualmente il corrispettivo dovuto per alcune attività, oltre a ulteriori prestazioni stragiudiziali e giudiziali. Il Tribunale di Benevento aveva ritenuto provato il conferimento dell'incarico solo per un procedimento di volontaria giurisdizione, liquidando il compenso secondo tariffa e in misura inferiore a quella richiesta, mentre aveva negato il compenso per asserite attività stragiudiziali ulteriori per difetto di prova specifica del mandato e dell'attività svolta. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto: 1) violazione dei criteri di determinazione del compenso professionale, perché il giudice avrebbe dovuto dare prevalenza all'accordo convenzionale e non ai parametri tariffari; 2) omesso/errato rilievo del preventivo scritto rilasciato al conferimento dell'incarico; 3) erroneo diniego del compenso per l'attività stragiudiziale, poiché il mandato e lo svolgimento delle attività sarebbero stati provati anche per presunzioni, tramite corrispondenza, preventivi e acconti versati.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato: l'accordo tra professionista e cliente sulla misura del compenso ha carattere preminente e impedisce al giudice di ricorrere ai parametri tariffari o ad altri criteri sussidiari. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente denuncia di vizi motivazionali, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito delle prove, non consentita in cassazione; inoltre non risultava censurata la distinta ratio decidendi relativa al mancato specifico contenuto dell'attività stragiudiziale dedotta. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2233 c.c.
la norma stabilisce una gerarchia nei criteri di determinazione del compenso del professionista, ponendo come criterio preferenziale l'accordo delle parti e relegando i parametri tariffari a criterio sussidiario quando manchi un'intesa specifica.
d.m. n. 55 del 2014
i parametri previsti dal decreto non possono essere applicati dal giudice se esiste uno specifico accordo tra professionista e cliente sul compenso.
art. 8053/2014 S.U.
richiamato per ribadire che il ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti stretti individuati dalle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso del professionista, l'accordo negoziale tra le parti ha priorità sui criteri tariffari o parametrici: il giudice non può sostituirsi alle pattuizioni contrattuali quando esse siano specificamente dedotte e pertinenti alla prestazione controversa.
- Se una censura investe la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, senza denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, il motivo è inammissibile in cassazione perché tende a ottenere un terzo giudizio di merito.
- Quando il giudice fonda il diniego del compenso anche sulla mancata specifica allegazione del contenuto dell'attività professionale svolta, tale autonoma ratio decisoria deve essere specificamente impugnata, altrimenti la censura è inidonea a travolgere la decisione.
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