Sentenza n. 148/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’esecuzione del giudicato: sulla sentenza n. 7338/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 06/11/2024, nella procedura iscritta al numero R.G. 4572/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 06/11/2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato per mancata impugnazione, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di € 500,00 per un anno scolastico mediante la carta elettronica del docente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 novembre 2024 ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e ha chiesto l'adempimento dell'obbligo, il pagamento delle somme dovute, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta, nonché le astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, poiché proposta per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata all'amministrazione, e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Non essendo stata fornita prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, se nel frattempo è decorso il termine di due anni dalla pubblicazione della sentenza ottemperanda previsto per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo avvantaggiarsi della propria inerzia. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di provvedere anche allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di proporre davanti al giudice amministrativo l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le regole processuali relative al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente tramite la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che accerti un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato, verificato il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Se il termine previsto dal giudicato per fruire di un beneficio economico è divenuto inutilizzabile per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese quelle contabili, per rendere possibile il pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato già con la sentenza, con il compito di provvedere in caso di persistente inerzia dell'amministrazione; la nomina non comporta necessariamente l'applicazione di una penalità di mora, che va valutata secondo equità in concreto.
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