Sentenza n. 4477/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Am-Next S.r.l. il 20/2/2023: della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Am-Next S.r.l. il 27/3/2023: Annullamento determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell'8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della parte istante circa la cessazione della materia del contendere conseguente al pagamento di quanto dovuto in favore dell'amministrazione in base alla normativa sopravvenuta. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure rivolte agli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.
Atto impugnato: D.M. 6 luglio 2022, D.M. 6 ottobre 2022 e, con motivi aggiunti, determinazioni della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e n. 1 dell'8 febbraio 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e, con motivi aggiunti, le successive determinazioni della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e n. 1 dell'8 febbraio 2023, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, dando atto di avere saldato quanto dovuto all'amministrazione in applicazione della normativa sopravvenuta richiamata nella memoria.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata dagli eventi successivi e dalla dichiarazione della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, sopravvengono circostanze che eliminano l'interesse del ricorrente alla decisione e la parte ne dà atto, il giudice amministrativo può dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure proposte.
- La sopravvenuta definizione della posizione sostanziale del ricorrente mediante il pagamento di quanto dovuto all'amministrazione in applicazione di una normativa sopravvenuta può determinare l'improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse.
- La compensazione delle spese di lite è ammissibile quando il giudizio diviene improcedibile per una sopravvenienza intervenuta nel corso del processo e il giudice ravvisa ragioni equitative, anche in assenza di una decisione sul merito.
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