Regolamento (UE) 2020/112
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/112 della Commissione del 22 gennaio 2020 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2019 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua il meccanismo di detrazione previsto dal regime di controllo della pesca dell’Unione nei casi di superamento dei contingenti. Per alcuni stock, le detrazioni non erano state integralmente applicate con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 perché nel 2019 gli Stati membri interessati non disponevano di contingenti sullo stock oggetto di superamento; pertanto la Commissione dispone detrazioni su altri stock o rinvia la parte residua agli anni successivi. Il regolamento modifica inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 per aggiornare le detrazioni ancora pendenti o correggerne l’allocazione.
Applica detrazioni ai contingenti di pesca 2019 per alcuni stock, a causa di superamenti registrati in anni precedenti, e aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri interessati dai superamenti di contingente di pesca relativi a specifici stock ittici e alle corrispondenti possibilità di pesca fissate per il 2019 dai regolamenti (UE) 2018/1628, 2018/2025, 2018/2058 e 2019/124. Incide sui contingenti assegnati per il 2019 e, per effetto del richiamo all’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, sulle detrazioni da applicare anche negli anni successivi fino al completo recupero dei quantitativi pescati in eccesso. Si applica in tutti gli Stati membri; sono rilevanti le consultazioni con gli Stati membri interessati e le ipotesi in cui non sia possibile detrarre dallo stock oggetto di superamento per mancanza di contingente disponibile.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/112 della Commissione
Il regolamento interviene nel sistema di controllo della politica comune della pesca per applicare detrazioni dai contingenti di pesca 2019 in relazione a superamenti verificatisi in anni precedenti. La Commissione richiama l’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e gli orientamenti del 2012 sulle detrazioni, precisando che in alcuni casi le riduzioni non potevano essere effettuate sullo stock originariamente superato perché il relativo contingente non era disponibile nel 2019.
Contesto normativo e finalità
I contingenti di pesca interessati risultano dai regolamenti del Consiglio che hanno fissato le possibilità di pesca per il 2018 e per il 2019. Il regolamento (UE) 2019/1726 aveva già disposto detrazioni per alcuni stock nel 2019; il presente atto completa o corregge quell’intervento, anche alla luce di scambi di possibilità di pesca ex articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e di eventuali errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda gli Stati membri che hanno superato i rispettivi contingenti su specifici stock ittici e incide sulle relative assegnazioni del 2019, nonché sulle detrazioni da trasferire agli anni successivi. La Commissione può, previa consultazione degli Stati membri interessati, disporre detrazioni da stock diversi da quello oggetto di superamento, purché appartenenti alla stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale.
Meccanismo delle detrazioni
L’articolo 1 stabilisce che i contingenti di pesca fissati per il 2019 dai regolamenti (UE) 2018/1628, 2018/2025, 2018/2058 e 2019/124 sono ridotti secondo le detrazioni indicate nell’allegato I. L’allegato I individua, per ciascun caso, lo stock oggetto di superamento e gli altri stock da cui effettuare il prelievo compensativo, con indicazione dei quantitativi in chilogrammi.
La Commissione chiarisce che, laddove la detrazione non possa essere eseguita integralmente nel 2019 per insufficienza del contingente disponibile, il quantitativo residuo deve essere recuperato negli anni successivi fino a completa compensazione. In alcuni casi il meccanismo è reso possibile da scambi di possibilità di pesca conclusi dagli Stati membri, che consentono di prelevare dal medesimo stock già interessato dal superamento.
Regole di calcolo e fattori moltiplicatori
L’allegato II sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 e riporta per ciascun stock una tabella di calcolo delle detrazioni. La tabella considera il contingente iniziale 2018, gli sbarchi consentiti, le catture totali, la percentuale di utilizzo e il quantitativo di superamento.
Sono previsti:
- un fattore moltiplicatore ordinario, secondo l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- un fattore moltiplicatore addizionale, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 3, applicabile se il superamento supera il 10 %;
- l’indicazione con le lettere “A” e “C” dell’applicazione di un moltiplicatore addizionale di 1,5, rispettivamente nei casi di superamenti consecutivi negli anni 2016, 2017 e 2018 o quando lo stock è soggetto a un piano pluriennale.
La nota tecnica precisa inoltre che, quando il superamento del contingente è pari o inferiore a 100 tonnellate, la detrazione è calcolata con fattore 1,00. Alcune detrazioni non sono riducibili in base all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96, come indicato per lo stock YFT/IOTC.
Esempi di applicazione contenuti negli allegati
Gli allegati individuano numerosi casi concreti di superamento e compensazione, tra cui contingenti relativi a merluzzo bianco, aringa, sgombro, tonno obeso, tonno rosso, tonno albacora, ippoglosso nero, scampo, razza ondulata, granatiere e merlano. In alcuni casi la detrazione viene ripartita tra più stock o rinviata in parte al 2020 e agli anni successivi, come accade per le detrazioni residue ancora non assorbite nel 2019.
Entrata in vigore e vincolatività
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Detrazioni dai contingenti 2019 su altri stock
L’articolo 1 riduce i contingenti di pesca fissati per il 2019 dai regolamenti (UE) 2018/1628, 2018/2025, 2018/2058 e 2019/124, nei limiti e per gli importi indicati nell’allegato I. Le riduzioni sono effettuate mediante detrazioni da altri stock, in applicazione dell’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726
L’articolo 2 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 con l’allegato II del presente regolamento, aggiornando il quadro delle detrazioni per il 2019 e per gli anni successivi.
Base giuridica e criterio delle detrazioni
La Commissione opera ai sensi dell’articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il meccanismo prevede detrazioni dai contingenti futuri quando uno Stato membro ha superato il contingente; se non è possibile detrarre dallo stock oggetto di superamento nell’anno successivo, le detrazioni possono essere effettuate da altri stock della stessa zona geografica o con lo stesso valore commerciale, previa consultazione degli Stati membri interessati.
Detrazioni residue e applicazione agli anni successivi
Quando le detrazioni disposte nel 2019 superano il contingente adattato disponibile, la parte non applicata deve essere recuperata tramite ulteriori detrazioni nei contingenti adattati degli anni successivi, fino alla completa restituzione del quantitativo pescato in eccesso, in linea con gli orientamenti della Commissione del 2012/C 72/07.
Criteri tecnici di calcolo delle detrazioni
L’allegato II disciplina il calcolo delle detrazioni indicando, per ciascun stock e Stato membro, il contingente iniziale 2018, gli sbarchi consentiti, le catture totali, il superamento, i fattori moltiplicatori e le eventuali detrazioni in sospeso. Sono previsti fattori moltiplicatori aggiuntivi in caso di superamenti consecutivi o di stock soggetti a piano pluriennale; nei casi di superamento pari o inferiore a 100 tonnellate la detrazione è pari al superamento moltiplicato per 1,00.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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