Cassazione Penale, Ordinanza n. 00685/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato una precedente sentenza di condanna nei confronti dell'imputato per fatti di bancarotta, riqualificando le condotte originariamente contestate come bancarotta semplice e confermando la responsabilità solo per il periodo 2013-2015, con rideterminazione della pena. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha proposto due motivi, entrambi diretti a contestare la graduazione del trattamento sanzionatorio, sostanzialmente riproponendo censure già dedotte in appello senza elementi di novità. La doglianza mirava a una nuova valutazione della congruità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili perché rivolti a ottenere una rivalutazione del merito sulla misura della pena, profilo riservato al giudice di merito quando la decisione sia sorretta da motivazione sufficiente e non presenti arbitrarietà o manifesta illogicità. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 l.f.
Richiamato come norma originaria contestata per il delitto fallimentare, poi oggetto di riqualificazione in sede di appello.
art. 217 l.f.
Utilizzato per la riqualificazione delle condotte in bancarotta semplice, con conferma della responsabilità solo per alcune annualità.
art. 223 l.f.
Norma indicata nel capo di imputazione/condanna iniziale in relazione ai reati fallimentari contestati.
art. 132 c.p.
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro per la valutazione dei criteri di commisurazione della pena.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale deve attenersi ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p..
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che chieda una nuova valutazione della congruità della pena quando la motivazione del giudice di merito sia sufficiente e non presenti mero arbitrio o manifesta illogicità.
- La riproposizione in cassazione di doglianze già dedotte in appello, prive di elementi di effettiva novità, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità se non denuncia specifici vizi di legittimità.
Come è indicizzato
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