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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29564/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di applicazione della pena emessa dal giudice per le indagini preliminari, che aveva definito il procedimento con pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 16.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto la carenza di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento, sostenendo in sostanza che la sentenza non avrebbe adeguatamente giustificato il titolo di reato applicato e non avrebbe escluso condizioni idonee a impedire la condanna.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica è proponibile solo in caso di errore manifesto, cioè quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione e immediatamente percepibile senza margini di opinabilità; nel caso concreto la doglianza era generica, non autosufficiente e non evidenziava un errore manifesto. Ha inoltre rilevato che il vizio di motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento non è deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione senza formalità dell'impugnazione quando questa debba essere dichiarata inammissibile.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    non consente di dedurre con ricorso per cassazione il vizio di motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento nella sentenza di patteggiamento.

  • art. 81 c.p.

    richiamato come norma concorrente nella contestazione, in relazione al reato continuato.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice posta a base della sentenza di applicazione della pena in materia di stupefacenti.

  • Corte cost., n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023

    richiamata per definire il concetto di errore manifesto nella qualificazione giuridica dei fatti, rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento.

  • Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761

    richiamata per affermare l'inammissibilità della censura di motivazione sulla causa di proscioglimento nel rito del patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena, la doglianza sulla qualificazione giuridica dei fatti è ammissibile solo quando sia denunciato un errore manifesto, cioè una qualificazione palesemente e immediatamente incompatibile con il capo di imputazione, senza margini di opinabilità.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, il vizio di motivazione relativo alla sussistenza di cause di proscioglimento, poiché il controllo di legittimità è in questo ambito tipizzato e limitato.
  • La censura che non indichi in modo specifico e autosufficiente l'errore dedotto, e che non lo renda immediatamente evincibile dagli atti rilevanti, è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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