Sentenza n. 3826/2026 - Napoli, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione dei relativi buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.500 euro, oltre interessi dal diritto all'accredito alla concreta attribuzione. L'amministrazione, benché intimata, non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale e si è costituita chiedendo il rigetto con una memoria di stile. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione su richiesta della ricorrente e ponendo compenso e spese a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora, parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell'eventuale insediamento del commissario ad acta o del soddisfo, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare, in caso di ulteriore inottemperanza, misure sostitutive e coercitive, tra cui la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere fissata quale misura sollecitatoria dell'esecuzione; nel caso deciso è stata parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, cessando con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfo, se anteriore.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
L'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'esperibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
DPCM 28 novembre 2016
Le modalità e condizioni di utilizzo dei buoni elettronici relativi alla Carta del docente devono conformarsi a quelle stabilite dal decreto, come previsto dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e l'amministrazione non vi ha dato esecuzione dopo l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta con poteri sostitutivi e facoltà di delega.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; ove disposta, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
- Le spese e gli oneri dell'eventuale attività commissariale possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente, quale conseguenza della mancata esecuzione del giudicato.
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