Sentenza n. 8668/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio, protocollo n. 20250040424 del 02.02.2026; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di studio, adottato dal Consolato d’Italia a Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il visto d’ingresso per iscriversi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso un’università privata italiana. Il diniego era motivato dall’asserita insufficienza e incoerenza dei mezzi economici propri e dei genitori: il reddito paterno non risultava accompagnato da disponibilità su conto bancario; il reddito e il saldo bancario della madre erano stati ritenuti non rilevanti, anche perché il conto era stato alimentato da un versamento di terzi; le risorse documentate non sarebbero state sufficienti per le spese di soggiorno e le tasse universitarie. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di visto per studio, della disciplina regolamentare e ministeriale sui mezzi di sostentamento, della circolare MUR per l’anno accademico 2025-2026, della direttiva 2004/114/CE e del decreto interministeriale n. 850/2011; ha inoltre dedotto eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta illogicità e difetto di motivazione, nonché difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione. Il Ministero ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale non munita di apostille.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la procura era stata rilasciata con atto pubblico da un notaio in Turchia, previo accertamento dell’identità della sottoscrittrice, ed era stata debitamente apostillata ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Nel merito, il ricorso è stato accolto per difetto di istruttoria e correlato difetto di motivazione. Il diniego non aveva adeguatamente considerato la documentazione bancaria intestata alla ricorrente, con disponibilità di circa 11.457 euro, superiore alla soglia indicata dalla tabella A della direttiva del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2000, né aveva esposto ragioni specifiche sul punto. Il Consolato aveva inoltre irragionevolmente escluso, senza ulteriori elementi, la rilevanza delle risorse dei genitori soltanto perché il padre non disponeva di un conto corrente o perché il conto della madre era stato alimentato da versamenti di terzi. Il giudice ha ritenuto che, data la giovane età della richiedente e l’assenza di redditi autonomi, fosse prevedibile il ricorso alla garanzia economica dei genitori e che non potesse escludersi che le somme fossero state messe a disposizione in vista della richiesta del visto. Sono state altresì valorizzate le ulteriori disponibilità reddituali e patrimoniali prospettate dalla ricorrente. Il diniego e gli atti connessi sono stati annullati; l’Amministrazione è stata ordinata a riesaminare definitivamente l’istanza entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla decisione e dei principi di buona fede e correttezza, così da consentire, ove non emergano ulteriori ostacoli, l’immatricolazione in tempo utile per l’anno accademico 2025-2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. 286/1998
La disciplina del visto d’ingresso per motivi di studio richiede la verifica dei presupposti previsti dalla legge, compresa la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento.
art. 5, comma 6, d.P.R. 394/1999
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della disciplina dei requisiti e della documentazione relativa al soggiorno.
art. 44-bis d.P.R. 394/1999
Richiamato quale disposizione regolamentare applicabile alla procedura relativa al visto per studio.
Direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004
Richiamata quale disciplina europea relativa all’ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio.
art. 4 decreto interministeriale n. 850/2011
Richiamato quale parametro normativo della procedura e dei requisiti per il visto per studio.
Tabella A della direttiva del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2000
Il giudice ha rilevato che le disponibilità bancarie documentate dalla ricorrente, pari a circa 11.457 euro, risultavano superiori all’importo previsto dalla tabella.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
L’apostille apposta sull’atto pubblico notarile estero ha consentito di ritenere valida la procura speciale.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, la valutazione della disponibilità dei mezzi di sostentamento deve considerare complessivamente e concretamente le risorse proprie del richiedente e quelle messe a disposizione dai familiari garanti, senza escludere automaticamente queste ultime per la sola assenza di un conto corrente intestato al familiare o per l’alimentazione recente del conto mediante versamenti di terzi.
- Il diniego di visto per insufficienza dei mezzi economici è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando non confronta specificamente la documentazione bancaria del richiedente con la soglia economica applicabile e non spiega perché le somme documentate non siano idonee a coprire il soggiorno e le spese di studio.
- La giovane età e l’assenza di redditi autonomi del richiedente possono rendere fisiologico il ricorso alla garanzia economica dei genitori; l’Amministrazione deve quindi valutare le risorse familiari secondo un esame effettivo della loro consistenza, provenienza e disponibilità, non mediante presunzioni meramente formali.
- L’annullamento del diniego di visto per carenza istruttoria impone all’Amministrazione il riesame dell’istanza entro il termine stabilito dal giudice, nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza e dei principi di buona fede e correttezza, senza pregiudicare la valutazione di eventuali ulteriori fattori ostativi non esaminati.
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