Sentenza n. 338/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della comunicazione del Comune di Parma datata 28/12/2022 avente ad oggetto “Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo alla scheda norma Bf3 – Vigatto Centro. Riscontro consegna materiale integrativo” a firma del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio; - della presupposta comunicazione del Comune di Parma datata 21/09/2022 avente ad oggetto “Conferenza di servizi ex art. 14 e seguenti legge n. 241/1990 avente ad oggetto il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo alla scheda norma Bf3 – Vigatto Centro. Trasmissione richieste di integrazione e determinazioni di competenza” a firma del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio; - di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, dipendente, presupposto o successivo rispetto a quelli espressamente impugnati; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 16 giugno 2025: per l’annullamento in parte qua - della Deliberazione CC-2025-17 del Consiglio Comunale di Parma avente ad oggetto “Adozione ai sensi dell’art. 46 comma 1 della Legge Urbanistica Regionale n. 24/2017 del Paino Urbanistico Generale (PUG PR050) del Comune di Parma” con particolare riferimento alla “Relazione controdeduttiva” allegata sotto la lettera EC01 nonché alla proposta di decisione sulle osservazioni allegata sotto la lettera EC con ulteriore specifico riferimento alla risposta n. 302 (osservazione n. 278819 del 14/12/2023); - della Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 19/03/2025 relativa alla proposta di decisione sulle osservazioni allegata sotto la lettera EC con ulteriore specifico riferimento alla risposta n. 302 (osservazione n. 278819 del 14/12/2023); - di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, dipendente, presupposto o successivo rispetto a quelli espressamente impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazioni comunali relative alle richieste di integrazione e alla ritenuta impossibilità di concludere entro il termine legislativo il procedimento di approvazione del PUA, nonché, con motivi aggiunti, le deliberazioni di adozione del PUG e di rigetto dell'osservazione relativa all'area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione comunale del 29 dicembre 2022 e quella presupposta del 21 settembre 2022, sostenendo che il procedimento di approvazione del PUA fosse iniziato soltanto il 29 novembre 2021 e che, pertanto, fosse applicabile il termine di sei anni previsto dall'art. 4, comma 5, primo periodo, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, con scadenza al 1° gennaio 2024, anziché il termine di cinque anni decorrente dall'entrata in vigore della legge. Hanno dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, comma 5, della l.r. n. 24/2017, erroneo presupposto di fatto, illogicità e contraddittorietà manifeste. Con motivi aggiunti hanno impugnato, in parte qua, le deliberazioni comunali relative all'adozione del PUG e alla decisione sull'osservazione presentata, censurando: I) l'illegittimità derivata dall'erronea applicazione del termine quinquennale e dal conseguente ritenuto decadimento del PUA; II) la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione con cui il Comune aveva ritenuto non opportuno inserire l'area tra quelle suscettibili di sviluppo insediativo o elaborare una nuova scheda per l'inserimento nel territorio urbanizzato. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, tardività e inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha prescisso dalle eccezioni preliminari del Comune e ha rigettato sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha interpretato l'art. 4, comma 5, della l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017 nel senso che il termine di sei anni riguarda gli strumenti urbanistici attuativi il cui iter sia stato avviato dopo l'entrata in vigore della legge, mentre il termine di cinque anni riguarda gli strumenti il cui iter era già iniziato prima del 1° gennaio 2018. Nel caso concreto, l'avvio del procedimento è stato individuato nella richiesta di autorizzazione alla presentazione del PUA del 20 novembre 2007, seguita dalla richiesta di approvazione del 26 gennaio 2009. Le successive integrazioni, modifiche e aggiornamenti del progetto sono stati ritenuti interni al medesimo procedimento e inidonei a determinare un nuovo avvio. Ne consegue che il PUA era soggetto al termine quinquennale e aveva perso efficacia per mancata approvazione e stipula della convenzione entro il termine previsto. È stato quindi ritenuto infondato il primo motivo dei motivi aggiunti. Quanto alle ulteriori censure sulla motivazione del rigetto dell'osservazione al PUG, il TAR ha rilevato che l'atto era plurimotivato e che la legittimità autonoma della motivazione relativa alla decadenza del PUA era sufficiente a sorreggerlo, rendendo superfluo l'esame delle censure rivolte all'altra ragione motivazionale. In ogni caso, ha ritenuto infondate anche tali censure: una volta decaduta la classificazione urbanistica precedente, l'amministrazione è libera di compiere nuove scelte pianificatorie, senza essere vincolata dalle destinazioni più favorevoli previste dal precedente strumento urbanistico. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 5, l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
L'approvazione degli atti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, e la stipula della relativa convenzione urbanistica in caso di piani attuativi, devono avvenire entro il termine perentorio di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli strumenti urbanistici attuativi il cui iter amministrativo sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'approvazione e la stipula della relativa convenzione urbanistica devono avvenire entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorsi i termini indicati nel primo e nel secondo periodo del presente comma, gli strumenti urbanistici ivi richiamati perdono la loro efficacia.
La disposizione distingue tra strumenti attuativi avviati dopo l'entrata in vigore della legge, soggetti al termine di sei anni, e strumenti il cui iter era già iniziato prima del 1° gennaio 2018, soggetti al termine quinquennale. L'avvio coincide con la richiesta di autorizzazione alla presentazione del PUA; successive integrazioni, modifiche o aggiornamenti non fanno decorrere un nuovo termine.
art. 6 l.r. Emilia-Romagna n. 19/2021
La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell'art. 4, comma 5, della l.r. n. 24/2017 e fonda il termine applicato dall'amministrazione e dal giudice agli strumenti attuativi pendenti.
art. 3 l. n. 241/1990
È stato invocato dai ricorrenti in relazione al difetto di motivazione dell'atto di rigetto dell'osservazione al PUG; il motivo è stato ritenuto infondato, anche perché l'atto era sorretto da una motivazione autonoma e legittima relativa alla decadenza del PUA.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Richiamato nella comunicazione comunale del 21 settembre 2022 in relazione ai principi di leale collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e cittadini; non costituisce la ratio principale della decisione.
art. 45, comma 9, l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
Richiamato per la deliberazione della Giunta comunale relativa alla proposta di decisione sulle osservazioni al PUG.
art. 46, comma 1, l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
Richiamato quale base normativa per l'adozione del PUG da parte del Consiglio comunale.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dei termini transitori previsti per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, l'avvio dell'iter amministrativo coincide con il primo atto con cui il privato chiede all'amministrazione l'autorizzazione a presentare il piano, non con la successiva presentazione di integrazioni, modifiche o aggiornamenti progettuali.
- Le integrazioni, modifiche o rielaborazioni richieste dall'amministrazione o presentate dai proponenti nel corso dell'istruttoria restano inserite nel procedimento originario e non determinano, di regola, l'avvio di un nuovo procedimento ai fini della decorrenza dei termini transitori.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento; l'accertata infondatezza delle censure rivolte contro tale motivazione rende superfluo l'esame delle censure concernenti le altre ragioni, ferma la possibilità di esaminarle per completezza.
- La mancata approvazione dello strumento urbanistico attuativo entro il termine perentorio previsto dalla legge comporta la perdita di efficacia dello strumento e della classificazione urbanistica da esso derivante; l'amministrazione può quindi procedere a nuove scelte pianificatorie senza essere vincolata dalla precedente destinazione più favorevole al proprietario.
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