Cassazione Penale, Ordinanza n. 20715/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto la richiesta di applicare la continuazione tra reati già giudicati con due diverse sentenze, relativi a episodi di detenzione di sostanze stupefacenti commessi in due date diverse. Secondo il tribunale, mancavano indici idonei a dimostrare un medesimo disegno criminoso, per la significativa distanza temporale tra i fatti, le diverse modalità esecutive e l'assenza di elementi specifici e concreti a sostegno di una programmazione unitaria. Nel ricorso si deduceva vizio di motivazione, sostenendo che i reati erano omogenei e in continuità, con identiche modalità esecutive, poiché in entrambe le occasioni la sostanza era occultata negli slip, e che la distanza temporale era spiegabile solo con l'arresto e la detenzione subiti dopo il primo fatto; cessata la detenzione carceraria e poi gli arresti domiciliari, il ricorrente avrebbe ripreso a delinquere commettendo il secondo episodio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato la valutazione del giudice di merito secondo cui non era ravvisabile una unicità di disegno criminoso, ma solo una reiterazione nel tempo di condotte analoghe. La distanza temporale notevole tra i fatti, l'interruzione non programmata dovuta alla detenzione, il diverso contesto spaziale e la diversa composizione della condotta successiva sono stati ritenuti incompatibili con una programmazione originaria, almeno nelle linee essenziali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione richiede una programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei diversi reati; non basta la mera inclinazione a reiterare condotte analoghe nel tempo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La continuazione tra reati non può essere desunta soltanto dall'omogeneità delle condotte o dalla loro ripetizione, ma presuppone la prova di un medesimo disegno criminoso originario, anche solo nelle linee essenziali.
- Un rilevante intervallo temporale tra i fatti, specie se intervallato da un periodo di detenzione non programmato, è elemento logicamente incompatibile con l'esistenza di una programmazione unitaria e può invece indicare una semplice propensione alla reiterazione del reato.
- La motivazione che neghi la continuazione è immune da vizio quando sia completa, logica e non contraddittoria, potendo fondarsi anche sulla distanza temporale e sulle differenze nelle modalità esecutive e nel contesto dei fatti.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di vizio di motivazione sul diniego della continuazione non può trasformarsi in una mera rilettura del merito se il provvedimento impugnato ha già fornito una spiegazione coerente dell'assenza del medesimo disegno criminoso.
Come è indicizzato
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