Sentenza n. 1593/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, notificato in data 3 aprile 2025, con il quale il Questore di Torino ha rigettato l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal ricorrente; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Torino aveva rigettato la sua istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l’annullamento insieme agli atti connessi, presupposti e consequenziali. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso. Nel corso del giudizio, la Questura ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato e ha comunicato che il titolo di soggiorno sarebbe stato aggiornato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione resistente ha revocato in autotutela l’atto impugnato e ha comunicato l’aggiornamento del titolo di soggiorno, soddisfacendo la pretesa sostanziale azionata. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’apprezzabile intervento in autotutela dell’Amministrazione. È stata rinviata a separato decreto presidenziale la liquidazione del compenso al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta atti idonei a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, nella specie mediante la revoca in autotutela del diniego e l’aggiornamento del titolo di soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione revoca in autotutela il provvedimento impugnato e adotta o assicura l’adozione dell’atto richiesto dal ricorrente, determinando il soddisfacimento della pretesa sostanziale, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’intervento satisfattivo dell’Amministrazione in autotutela può giustificare la compensazione delle spese di lite, quando il giudice lo ritenga apprezzabile in relazione alla definizione della controversia.
Come è indicizzato
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