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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25062/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato colpevole del reato di diffamazione per dichiarazioni rese in una conferenza stampa del 14/05/2013. I motivi di ricorso sostenevano, in sintesi: a) le espressioni non sarebbero state diffamatorie perché l'avv. Carta avrebbe solo riferito denunce presentate dai propri assistiti senza affermare la veridicità dei fatti; b) il nome del generale Sottili sarebbe stato reso noto dai giornalisti e, comunque, citato solo in risposta a una domanda, senza intento offensivo; c) difetto del dolo e vizio di motivazione sui profili soggettivi; d) operatività della scriminante (art. 51 c.p.) in quanto esercizio del diritto di difesa/diritto di cronaca e richiamo al codice deontologico forense; e) censura sulla quantificazione della provvisionale e sulla mancanza di prova del nesso causale del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato la responsabilità penale dell'avv. Carta per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.), ritenendo che le accuse gravissime mosse nei confronti del generale Sottili fossero rimaste indimostrate e che l'individuazione nominativa effettuata dall'imputato, al di fuori del mandato professionale e in modo non necessario alla difesa, avesse aggravato il pregiudizio. La scriminante invocata (diritto di cronaca, diritto di difesa, esercizio professionale/deontologia) è stata esclusa. Sono state confermate le statuizioni civili derivanti dalla condanna (tra cui la provvisionale già disposta nei gradi di merito), la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nel giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.800 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    art. 595 c.p. (diffamazione)

    La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie: le esternazioni attribuivano a un ufficiale dei Carabinieri fatti gravemente denigratori e privi di prova, dunque non protetti; mancava il requisito della veridicità del fatto che avrebbe potuto giustificare la divulgazione.

  • art. 51 cod. pen.

    art. 51 c.p. (scriminanti)

    La scriminante invocata (esercizio del diritto di difesa/diritto di cronaca) è stata esclusa perché le dichiarazioni eccedevano il mandato professionale, non erano necessarie alla difesa e mancavano di un nucleo fattuale verificato che potesse giustificare il giudizio offensivo.

  • art. 10 CEDU

    art. 10 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    La Corte ha richiamato il bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione: la libertà è protetta salvo limitazioni previste dalla legge, per fini legittimi e necessarie in una società democratica. Le opinioni con giudizio di valore possono essere tollerate solo se fondate su un nucleo fattuale verificabile; in assenza di ciò, diventano ingiustificate e diffamatorie.

  • art. 18 codice deontologico forense

    «Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine»

    La Corte ha ritenuto che l'avv. Carta abbia violato i doveri di equilibrio e misura: le esternazioni erano eccedenti rispetto al mandato e agli scopi della conferenza stampa, e perciò non scriminate dalla deontologia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali derivanti dal giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La libertà di espressione e il diritto di cronaca non proteggono la diffusione di accuse non dimostrate: per giustificare affermazioni lesive dell'onore altrui è necessario che il "nucleo fattuale" su cui si fondano sia veritiero e oggettivamente verificabile.
  • L'esercizio della difesa, anche attraverso conferenze stampa, impone ai difensori il rispetto dei limiti del mandato professionale e del codice deontologico: informazioni o giudizi non necessari al caso e non autorizzati dalla parte possono integrare responsabilità penale e civile.
  • L'individuazione nominativa di una persona come destinataria di accuse gravi, se priva di riscontri probatori, configura un rischio elevato di responsabilità per diffamazione, anche se la notizia è stata parzialmente diffusa da altri mezzi; il rilancio o la corroborazione da parte del difensore può aggravare il pregiudizio.
  • In giudizio penale la "doppia conforme" (conferma della condanna in due gradi) rafforza la valutazione di responsabilità e rende più difficile il sindacato di legittimità sulla motivazione in Cassazione.
  • Nella valutazione delle provvisionali civili la Corte prende in considerazione l'effetto della nuova esternazione (anche se una notizia era già nota), valutando l'eventuale consolidamento o incremento della credibilità dell'accusa provocato dall'intervento del soggetto che la rilancia.

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