Regolamento (UE) 2019/764
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/764 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l'immissione e l'uso, come additivo per mangimi, di un preparato a base di due ceppi di lattobacilli destinato a tutte le specie animali. L'autorizzazione è concessa sulla base della valutazione EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro per animali, consumatori e ambiente, ma potenzialmente sensibilizzante per le vie respiratorie degli utilizzatori. Il testo fissa condizioni d'uso, requisiti di etichettatura/istruzioni e misure di protezione per gli operatori, nonché una scadenza del periodo di autorizzazione al 4 giugno 2029.
Autorizzazione di un preparato di Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi tecnologici per l'insilaggio, destinato a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all'impiego del preparato indicato nell'allegato come additivo per l'alimentazione animale destinato a tutte le specie animali. L'autorizzazione riguarda l'uso nell'ambito della produzione di insilato, in particolare per materiali foraggeri facili e moderatamente difficili da insilare, classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini del SEE. Sono previste prescrizioni operative per la tutela degli utilizzatori e condizioni tecniche di impiego; non risultano esclusioni settoriali ulteriori nel testo fornito.
Autorizzazione di un preparato di Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/764 della Commissione autorizza un preparato costituito dai ceppi Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. L'atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale e recepisce l'esito favorevole della valutazione scientifica dell'EFSA, pur imponendo misure di protezione per gli utilizzatori a causa del potenziale rischio di sensibilizzazione respiratoria.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l'autorizzazione degli additivi per mangimi e ne stabilisce i criteri e le procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento quadro ed è stata corredata della documentazione prescritta dall'articolo 7, paragrafo 3. Nel parere del 2 ottobre 2018, l'EFSA ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha tuttavia segnalato il possibile potenziale sensibilizzante per le vie respiratorie e l'assenza di conclusioni definitive su irritazione o sensibilizzazione cutanea e oculare.
Oggetto dell'autorizzazione e classificazione dell'additivo
L'autorizzazione riguarda un additivo classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio". La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e dispone quindi l'inserimento del prodotto tra gli additivi autorizzati secondo le condizioni tecniche indicate nell'allegato.
Composizione, identificazione e metodi di analisi
L'allegato identifica l'additivo con il numero 1k20757 e lo descrive come preparato dei due ceppi in rapporto 1:1, con tenore minimo di 1,5 × 10^11 CFU/g di additivo. Le cellule attive sono cellule vitali dei due microrganismi. Per il controllo analitico sono previsti il conteggio nell'additivo e nelle premiscele mediante diffusione su piastra con MRS agar secondo la norma EN 15787 e l'identificazione mediante PFGE. Il testo rinvia inoltre alle informazioni del laboratorio di riferimento per dettagli sui metodi di analisi.
Condizioni di impiego e destinatari
L'additivo è autorizzato per tutte le specie animali, ma l'allegato precisa il suo utilizzo concreto nell'ambito dell'insilaggio di materiali freschi facili e moderatamente difficili da insilare. In caso di impiego non combinato con altri microrganismi usati come additivi per l'insilaggio, il tenore minimo nel materiale fresco deve essere pari a 3 × 10^8 CFU/kg, sempre nel rapporto 1:1 tra i due ceppi. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere riportate anche le condizioni di conservazione.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Poiché l'EFSA ha evidenziato un potenziale rischio di sensibilizzazione respiratoria, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire o ridurre al minimo i rischi per gli utilizzatori. Se tali misure non bastano, l'additivo e le premiscele devono essere impiegati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.
Durata dell'autorizzazione, efficacia e applicabilità
L'allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 4 giugno 2029. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
L'articolo 1 autorizza il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio", come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate nell'allegato.
Base giuridica e valutazione di conformità
L'atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la valutazione EFSA del 2 ottobre 2018 e conclude che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Caratteristiche del preparato e metodo di analisi
L'allegato identifica l'additivo con numero 1k20757 e lo descrive come preparato di Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788, con tenore minimo di 1,5 × 10^11 CFU/g di additivo in rapporto 1:1. Il conteggio nell'additivo e nelle premiscele deve avvenire secondo il metodo EN 15787; l'identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).
Destinatari, condizioni d'uso e tenore minimo nei materiali freschi
L'additivo è autorizzato per tutte le specie animali. In caso di impiego non combinato con altri microrganismi usati come additivi per l'insilaggio, il tenore minimo è pari a 3 × 10^8 CFU/kg di materiali freschi facili e moderatamente difficili da insilare, con rapporto 1:1 tra i due ceppi.
Obblighi per gli operatori e tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.
Conservazione e istruzioni per l'uso
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione.
Durata dell'autorizzazione
Il periodo di autorizzazione indicato nell'allegato termina il 4 giugno 2029.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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