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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/766

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/766 della Commissione, del 14 maggio 2019, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2019

Normativa europea32019R0766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga temporanea ai termini procedurali previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, in relazione alle domande PAC per l’anno 2019. La misura è giustificata dalle difficoltà amministrative eccezionali derivanti dall’attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, che ha richiesto modifiche ai sistemi e alle procedure nazionali. Gli Stati membri possono quindi fissare scadenze più tarde, entro il limite massimo del 15 giugno 2019, anche per gli adempimenti collegati e per le domande sui diritti all’aiuto del regime di pagamento di base.

Deroga, limitata all'anno 2019, ai termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o di pagamento, delle modifiche alla domanda e delle domande di assegnazione o aumento di diritti all'aiuto nel regime di pagamento di base.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e ai beneficiari coinvolti nelle domande relative all'anno 2019 nell'ambito dei regimi di sostegno della PAC disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Riguarda in particolare la domanda unica, le domande di aiuto o di pagamento, le modifiche comunicate alla domanda unica o alla domanda di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nel regime di pagamento di base. La deroga opera negli Stati membri che decidano di avvalersene; non introduce un nuovo regime sostanziale ma modifica temporaneamente le scadenze procedurali per il solo anno 2019.

Deroga ai termini per le domande PAC relative al 2019

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/766 della Commissione introduce una deroga temporanea ai termini fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o di pagamento, delle modifiche alla domanda e delle domande di assegnazione o di aumento dei diritti all’aiuto nel regime di pagamento di base. La deroga è limitata all’anno 2019 ed è adottata in considerazione delle difficoltà amministrative eccezionali incontrate dagli Stati membri nell’adeguare i propri sistemi ai nuovi obblighi derivanti dal regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679).

Contesto e motivazione

Dai considerando emerge che gli Stati membri hanno dovuto riorganizzare i sistemi informatici, modificare le procedure amministrative e svolgere attività di informazione verso i beneficiari per l’attuazione delle nuove regole in materia di protezione dei dati. Tali interventi hanno compromesso la possibilità per i beneficiari di rispettare le scadenze ordinarie previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. La Commissione interviene quindi per consentire un rinvio limitato delle scadenze, mantenendo la coerenza con la disciplina di gestione e controllo della PAC.

Ambito di applicazione

La misura riguarda le domande relative all’anno 2019 e opera negli Stati membri che scelgono di avvalersene. Sono interessate:

  • la domanda unica;
  • le domande di aiuto o le domande di pagamento;
  • le modifiche comunicate alla domanda unica o alla domanda di pagamento;
  • le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nel regime di pagamento di base.

Nuovi termini consentiti agli Stati membri

L’articolo 1 stabilisce che, per il 2019, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e delle domande di aiuto o di pagamento non può essere fissato oltre il 15 giugno. In parallelo, l’articolo 4 dispone che anche la data per la presentazione delle domande relative ai diritti all’aiuto nel regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno.

Per quanto riguarda le modifiche alla domanda, l’articolo 2 prevede che, negli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 1, le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento devono essere comunicate per iscritto all’autorità competente entro il 15 giugno 2019.

Effetti sulle scadenze collegate

L’articolo 3 chiarisce che le deroghe introdotte si estendono anche al calcolo dei periodi di 26, 35 e 10 giorni di calendario richiamati dall’articolo 11, paragrafo 4, e dall’articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. In questo modo, il rinvio del termine principale produce effetti anche sulle scadenze successive collegate ai controlli preliminari e alle modifiche della domanda.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica alle domande relative all’anno 2019. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Deroga al termine per la domanda unica e le domande di aiuto/pagamento

Per l’anno 2019, in deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono fissare un termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non posteriore al 15 giugno.

Deroga al termine per le modifiche della domanda

Per gli Stati membri che si avvalgono della deroga, le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 devono essere comunicate per iscritto all’autorità competente entro il 15 giugno 2019, in deroga all’articolo 15, paragrafo 2.

Effetti sui periodi collegati ai controlli e alle modifiche

Le deroghe si applicano anche al calcolo dei periodi di 26, 35 e 10 giorni di calendario previsti rispettivamente dall’articolo 11, paragrafo 4, e dall’articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, essendo tali termini collegati alla scadenza per la presentazione della domanda.

Deroga per le domande sui diritti all’aiuto nel regime di pagamento di base

Per l’anno 2019, in deroga all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, la data fissata dagli Stati membri per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto non può essere successiva al 15 giugno.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile alle domande relative all’anno 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comuneaiuti direttiprocedura amministrativaprotezione dei dati

Testo integrale

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