Regolamento (UE) 2019/765
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/765 della Commissione, del 14 maggio 2019, che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America e chiude il procedimento relativo a tali importazioni in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sul bioetanolo originario degli Stati Uniti e dispone l'abrogazione del dazio definitivo di 62,3 EUR per tonnellata. La Commissione, applicando anche il regime dei dati disponibili per l'omessa collaborazione dei produttori esportatori statunitensi, ritiene improbabile la reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Per tale ragione non procede all'analisi del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione e chiude il procedimento.
Abrogazione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America e chiusura del riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di bioetanolo, anche denominato "etanolo combustibile", originario degli Stati Uniti d'America, classificato nei codici NC e TARIC indicati nel regolamento. Riguarda gli operatori della filiera import/export, in particolare produttori esportatori, importatori, operatori commerciali/miscelatori e industria dell'Unione. Non copre il bioetanolo destinato ad applicazioni diverse dall'uso come carburante; restano fuori dal campo anche i prodotti con tenore d'acqua superiore allo 0,3 % (m/m), salvo le miscele di benzina con tenore di alcool etilico superiore al 10 % (v/v) destinate ad essere utilizzate come carburante.
Abrogazione del dazio antidumping sul bioetanolo originario degli Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/765 della Commissione chiude il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping vigenti sul bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America e abroga il relativo dazio definitivo. La decisione si fonda sull'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e deriva da una valutazione complessiva del rischio di persistenza o reiterazione del dumping.
Procedura e partecipazione delle parti
La Commissione ricostruisce la procedura successiva alla domanda presentata da ePure il 7 novembre 2017 per conto di produttori dell'Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale di bioetanolo dell'Unione. L'apertura del riesame è stata pubblicata il 20 febbraio 2018; le parti interessate hanno potuto partecipare, presentare osservazioni e chiedere audizioni. La Commissione ha previsto il campionamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, ha selezionato quattro produttori dell'Unione rappresentativi del 25 % della produzione unionale e, per gli importatori, ha ritenuto non necessario il campionamento.
Omessa collaborazione dei produttori esportatori e uso dei dati disponibili
Nessun produttore esportatore statunitense ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha quindi fatto ricorso all'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036, utilizzando dati disponibili e fonti pubbliche, tra cui la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, statistiche AGMRC, ITC statunitense ed EIA statunitense. Le autorità statunitensi sono state informate dell'applicazione dell'articolo 18 e non hanno presentato osservazioni.
Prodotto oggetto del riesame e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è il bioetanolo, talvolta denominato etanolo combustibile, ossia alcool etilico derivato da prodotti agricoli elencati nell'allegato I TFUE, denaturato o non denaturato, con esclusione dei prodotti con tenore di acqua superiore allo 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376. Rientra però anche l'alcool etilico contenuto in miscele di benzina con tenore di alcool etilico superiore al 10 % (v/v) destinato a essere utilizzato come carburante. Il prodotto è individuato dai codici NC e TARIC indicati nell'articolo 1 del regolamento.
La Commissione conferma inoltre che il bioetanolo prodotto nell'Unione e quello originario degli Stati Uniti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base: hanno caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono intercambiabili, nonostante differenze nelle materie prime e nei processi produttivi.
Valutazione del dumping nel periodo di riesame
Nel periodo di riesame (1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017) le importazioni dagli Stati Uniti sono risultate trascurabili: 4 213,5 tonnellate, pari allo 0,1 % del mercato. Per questa ragione la Commissione conclude che non disponeva di dati sufficienti per affermare che importazioni rappresentative avessero dimostrato la persistenza del dumping nell'Unione.
La Commissione passa quindi alla valutazione del rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure, esaminando in particolare i prezzi interni statunitensi, i prezzi di esportazione verso paesi terzi, la capacità produttiva, la capacità inutilizzata, il consumo, le scorte e l'attrattiva del mercato dell'Unione.
Valore normale, prezzi all'esportazione e confronto
Per la determinazione del valore normale, in assenza di collaborazione dei produttori esportatori statunitensi, la Commissione si basa sui dati pubblici AGMRC e CBOT forniti dal richiedente, con riferimento ai prezzi di mercato interni in Illinois, Iowa, Nebraska e South Dakota. Ai fini del confronto equo, il prezzo interno viene adeguato tenendo conto del c.d. "premio per la conversione ai fini dell'Unione", pari a 12,30 EUR per tonnellata secondo la stima del richiedente, applicato in modo prudenziale al valore normale.
I prezzi all'esportazione sono ricavati dalle statistiche ITC statunitensi, poi corretti da franco sotto bordo a franco fabbrica deducendo i costi di trasporto interni negli Stati Uniti. La Commissione analizza sia i tre principali mercati di esportazione indicati dal richiedente (Brasile, Canada e Perù), sia tutte le esportazioni verso mercati terzi esclusa l'Unione.
Il confronto tra valore normale e prezzi all'esportazione non evidenzia, nel periodo dell'inchiesta di riesame, pratiche di dumping sui mercati terzi esaminati né complessivamente sui mercati terzi esclusa l'Unione. La Commissione respinge le contestazioni del richiedente relative a presunti dumping in India, EAU e su singoli Stati membri dell'Unione, osservando che l'analisi deve riguardare l'Unione come mercato unico e che le importazioni nell'Unione sono in ogni caso risultate trascurabili.
Capacità produttiva, capacità inutilizzata, consumo e scorte negli Stati Uniti
La Commissione constata che la capacità produttiva di bioetanolo negli Stati Uniti è molto ampia rispetto al mercato dell'Unione: 46,4 milioni di tonnellate contro 4,3 milioni di tonnellate di consumo nell'Unione nel periodo di riesame. Tuttavia, non riscontra disponibilità significativa di capacità inutilizzata: la produzione statunitense (47,6 milioni di tonnellate) supera persino la capacità nominale, e il 91 % della produzione è assorbito dal consumo interno (43,3 milioni di tonnellate), mentre le esportazioni rappresentano solo l'8 %.
Quanto alle scorte, esse ammontano a 2,9 milioni di tonnellate, pari al 6 % della produzione. La Commissione considera tale livello normale e coerente con l'esigenza di continuità degli approvvigionamenti, richiamando la serie storica dell'EIA statunitense, dalla quale emerge una stabilità delle scorte tra il 5 % e il 7 % della produzione negli ultimi anni esaminati. Le ulteriori argomentazioni del richiedente su capacità massima sostenibile, impianti in chiusura e livello delle scorte vengono respinte per mancanza di prova sufficiente o per irrilevanza rispetto al periodo di riesame.
Attrattiva del mercato dell'Unione e rischio di diversione degli scambi
La Commissione valuta poi se il mercato dell'Unione sarebbe attrattivo per i produttori statunitensi in caso di scadenza delle misure. Sottolinea che il mercato unionale è relativamente piccolo, con un'ampia quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione (96 %) e importazioni limitate. Sul piano dei prezzi, il prezzo di mercato dell'Unione è pari a 655 EUR per tonnellata, mentre il prezzo allo sbarco costruito per il bioetanolo statunitense, includendo costi di trasporto, premio di conversione e dazio all'importazione convenzionale, si colloca tra 694 e 719 EUR per tonnellata. Anche senza il premio per la conversione, il prezzo allo sbarco resta più elevato del prezzo unionale. La Commissione conclude quindi che i produttori statunitensi non avrebbero convenienza a riorientare le esportazioni verso l'Unione ai prezzi praticati nei mercati terzi.
Il regolamento esamina anche il possibile effetto di diversione derivante da misure in Cina, Brasile e Perù. Per la Cina, la Commissione osserva che le misure richiamate dal richiedente riguardano in parte un prodotto diverso o non risultano confermate dai dati tariffari disponibili; inoltre i volumi esportati dagli Stati Uniti verso la Cina sono già stati assorbiti da altri mercati terzi. Per il Brasile, pur in presenza di un dazio del 20 % oltre quota, le esportazioni statunitensi restano rilevanti e il mercato brasiliano continua a risultare attrattivo. Per il Perù, anche l'ipotesi più severa di effetto proibitivo delle misure compensative non basterebbe a generare verso l'Unione volumi tali da sostenere la reiterazione del dumping.
Certificazione di sostenibilità e attrattiva commerciale dell'Unione
Un passaggio rilevante riguarda la certificazione di sostenibilità prevista dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione osserva che tale certificazione è volontaria in diritto, ma di fatto necessaria per vendere bioetanolo nell'Unione, perché gli obiettivi e gli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili tengono conto solo dei biocarburanti certificati. Inoltre, il mercato unionale è già penalizzato da specifiche più restrittive sul tenore d'acqua e dai dazi all'importazione convenzionali.
La Commissione esamina anche l'argomento secondo cui alcuni produttori statunitensi avrebbero rinnovato la certificazione UE solo per prepararsi a tornare sul mercato europeo. Ritiene invece che la certificazione abbia una valenza più ampia e non sia di per sé prova di un'intenzione di esportare nell'Unione, anche perché alcune certificazioni sono utilizzate per altri mercati o come indice di qualità globale. L'argomento relativo ai piani di ADM viene respinto anche perché la società non risulta certificata per l'Unione e il progetto industriale indicava una riduzione della capacità dedicata all'etanolo combustibile.
Conclusione: assenza di rischio di reiterazione del dumping
Sulla base dell'insieme degli elementi disponibili, la Commissione conclude che è improbabile che i produttori di bioetanolo degli Stati Uniti esportino nell'Unione quantità significative di prodotto a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. L'omessa collaborazione dei produttori esportatori non viene considerata, da sola, elemento sufficiente a prorogare il dazio; al contrario, la Commissione ritiene di aver utilizzato correttamente i dati disponibili e di aver effettuato una valutazione prudente.
Poiché non emerge un rischio di reiterazione del dumping, la Commissione ritiene superfluo analizzare il rischio di reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Le misure antidumping vengono pertanto abrogate e il procedimento viene chiuso.
Dispositivo e decorrenza
L'articolo 1 dispone l'abrogazione del dazio antidumping sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti, identificato dai codici NC/TARIC elencati, e la chiusura del procedimento relativo a tali importazioni. L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Origine e misura antidumping oggetto di riesame
Richiama il dazio antidumping definitivo di 62,3 EUR per tonnellata istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti.
Apertura del riesame in previsione della scadenza
Il riesame è stato avviato il 20 febbraio 2018 su domanda di ePure, presentata per conto di produttori dell'Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione; la domanda era fondata sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Gestione procedurale e campionamento
La Commissione ha consultato le parti interessate, ha previsto il possibile ricorso al campionamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036, ha selezionato un campione di quattro produttori dell'Unione rappresentativo del 25 % della produzione dell'Unione e ha deciso che non era necessario il campionamento degli importatori.
Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili
Poiché nessun produttore esportatore statunitense ha collaborato, la Commissione ha applicato l'articolo 18 del regolamento di base e ha fondato le proprie valutazioni sui dati disponibili, informando le autorità statunitensi senza ricevere osservazioni.
Definizione del prodotto e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è il bioetanolo originario degli Stati Uniti, con le specifiche tecniche indicate nel regolamento, esclusi i prodotti con tenore d'acqua superiore allo 0,3 % e il bioetanolo per usi diversi dal carburante. La Commissione conferma che il bioetanolo statunitense e quello prodotto nell'Unione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
Esito sull'assenza di dumping rappresentativo nel periodo di riesame
Le importazioni dagli Stati Uniti nel periodo di riesame sono state trascurabili (4 213,5 tonnellate, pari allo 0,1 % di quota di mercato), insufficienti per concludere sulla persistenza del dumping.
Valutazione del rischio di reiterazione del dumping
La Commissione ha analizzato prezzi interni statunitensi, prezzi all'esportazione verso mercati terzi, capacità produttiva, capacità inutilizzata, consumo, scorte e attrattiva del mercato dell'Unione. Pur riscontrando un'ampia capacità produttiva statunitense, ha concluso che non vi era capacità inutilizzata significativa e che il mercato dell'Unione non risultava attrattivo al prezzo, anche tenendo conto dei costi di conversione e dei dazi convenzionali.
Diversione degli scambi e mercati terzi
La Commissione esamina i possibili effetti delle misure antidumping/compensative in Cina, Brasile e Perù, ma ritiene che eventuali riorientamenti verso l'Unione sarebbero limitati e non sufficienti a fondare la probabilità di reiterazione del dumping.
Conclusione e conseguenze
Accertata l'assenza di un rischio di reiterazione delle esportazioni oggetto di dumping, la Commissione non esamina il pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Le misure antidumping sono quindi abrogate e il procedimento è chiuso.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 mag 2019Regolamento (UE) 2019/764
- Regolamento · 14 mag 2019Regolamento (UE) 2019/766
- Regolamento · 13 mag 2019Regolamento (UE) 2019/757
- Regolamento · 13 mag 2019Regolamento (UE) 2019/759
- Regolamento · 13 mag 2019Regolamento (UE) 2019/760
- Regolamento · 13 mag 2019Regolamento (UE) 2019/1935
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →