Cassazione Civile, Ordinanza n. 16892/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da tre contratti di leasing immobiliare stipulati tra una società utilizzatrice e una società concedente, con garanzia fideiussoria prestata da un terzo. La concedente otteneva un decreto ingiuntivo per la restituzione dei beni e per il pagamento di canoni scaduti. Gli intimati proponevano opposizione sostenendo, tra l’altro, che il leasing avesse natura traslativa e che quindi non spettasse alla concedente pretendere integralmente i canoni; deducevano inoltre l’eccessiva onerosità delle clausole penali e la loro riducibilità ex art. 1384 c.c., la nullità delle clausole sugli interessi e, in via ulteriore, l’inapplicabilità della fideiussione per asserita disciplina dell’art. 1956 c.c. Il Tribunale dichiarava la risoluzione per inadempimento, ordinava la restituzione dei beni e condannava al pagamento di somme ridotte. La Corte d’appello confermava. In cassazione i ricorrenti articolavano cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa considerazione delle censure sull’asserita mancata perfezione dei contratti per difetto di accettazione espressa della concedente; 2) violazione dell’art. 1526 c.c. per avere ritenuto non operante la disciplina della restituzione delle rate nel leasing traslativo; 3) violazione dell’art. 1384 c.c. per mancata riduzione della penale, ritenuta eccessiva; 4) violazione degli artt. 163 n. 4 e 183 c.p.c. per avere ritenuto tardiva la deduzione dell’usurarietà degli interessi; 5) nullità della sentenza per omessa motivazione sull’esclusione dell’art. 1956 c.c. in relazione alla fideiussione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d’appello raggiungeva il minimo costituzionale e spiegava che i contratti si erano perfezionati con la sottoscrizione dei moduli da parte dell’utilizzatrice e con la successiva produzione in giudizio delle schede sottoscritte, senza riserve, dalla concedente. Ha respinto il secondo motivo osservando che l’art. 1526 c.c. è applicabile al leasing traslativo, ma il suo secondo comma consente deroghe convenzionali, purché non si realizzi un indebito vantaggio per il concedente e resti possibile il controllo giudiziale sull’eventuale abuso o sull’eccesso della penale; la Corte d’appello aveva correttamente valutato la clausola pattizia come non generatrice di indebita locupletazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi: la penale era stata ritenuta idonea a garantire solo l’equivalente finanziario della regolare esecuzione del contratto, con computo del valore del bene restituito a favore dell’utilizzatore. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano trascritto le specifiche allegazioni da cui desumere la tempestività della deduzione sull’usurarietà degli interessi. Ha ritenuto infondato il quinto motivo perché l’art. 1956 c.c. riguarda la liberazione del fideiussore per obbligazioni future, mentre qui la fideiussione era stata prestata contestualmente a obbligazioni già esistenti, essendo coeva ai contratti di leasing. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte ne esclude la fondatezza o l’ammissibilità in relazione ai singoli motivi
art. 132 c.p.c.
il vizio di motivazione è escluso perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente al minimo costituzionale
art. 111 Cost.
richiamato per censurare la motivazione, ma la Corte ritiene la motivazione della sentenza d’appello adeguata
art. 1526 c.c.
si applica al leasing traslativo; il secondo comma consente deroghe convenzionali alla disciplina restitutoria del primo, purché non determinino indebita locupletazione e resti fermo il controllo giudiziale sull’equilibrio delle posizioni contrattuali
art. 1384 c.c.
il giudice può ridurre la penale solo se manifestamente eccessiva; nel caso esaminato la clausola è stata ritenuta idonea a realizzare il solo equivalente finanziario della regolare esecuzione del contratto
art. 163 n. 4 c.p.c.
richiamato per la dedotta tardività/insufficienza delle allegazioni sull’usura nell’atto introduttivo
art. 183 c.p.c.
richiamato per la pretesa tempestività della deduzione sull’usurarietà degli interessi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza
art. 1956 c.c.
non si applica alla fideiussione prestata per un’obbligazione già esistente; la norma riguarda la fideiussione per obbligazioni future
art. 1375 c.c.
richiamato come criterio per valorizzare eventuali abusi del concedente nell’esecuzione del rapporto
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento della condanna all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 366 c.p.c.
la censura sull’usurarietà è stata dichiarata inammissibile perché priva di autosufficienza, non essendo stati trascritti gli atti e i passaggi rilevanti
Massime di principio
- Nel leasing traslativo l’art. 1526 c.c. opera come norma di riferimento, ma il suo secondo comma consente una deroga convenzionale alla disciplina restitutoria, purché la pattuizione non attribuisca al concedente un vantaggio eccedente l’equivalente economico della corretta esecuzione del contratto e resti possibile il controllo giudiziale sull’eventuale eccesso della penale.
- La clausola penale non è censurabile per il solo fatto di prevedere la trattenuta dei canoni e la restituzione del bene; occorre dimostrare che essa produca un indebito arricchimento del creditore o superi manifestamente l’interesse tutelato dal contratto.
- La deduzione di nullità o usurarietà di clausole contrattuali in cassazione richiede autosufficienza del ricorso: devono essere specificamente indicati e trascritti gli atti e i passaggi processuali rilevanti da cui risulta la tempestiva allegazione nei gradi di merito.
- La motivazione è apparente solo quando manca del tutto il nucleo giustificativo della decisione; se il giudice di merito espone, anche sinteticamente, le ragioni del decidere e si confronta con la questione centrale, il motivo ex art. 132 c.p.c. è infondato.
- L’art. 1956 c.c. sulla liberazione del fideiussore presuppone una garanzia prestata per obbligazioni future; non è invocabile quando la fideiussione sia contestuale o comunque riferita a un’obbligazione già esistente.
- Ai fini della riduzione della penale ex art. 1384 c.c. il giudice deve verificare se la clausola realizzi un vantaggio sproporzionato rispetto all’assetto economico del contratto; se la penale mira a ricostituire il solo equivalente finanziario della prestazione dovuta, la riduzione non è automatica.
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