Sentenza del 30/01/2017 n. 862 - Comm. Trib. Prov. Milano
FINANZA LOCALE - TARSU - Prescrizione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa massima afferma che la TARSU si prescrive in cinque anni. Pertanto, in assenza di un atto interruttivo tempestivamente notificato entro tale periodo, il credito tributario non può più essere validamente richiesto. Il testo non indica gli estremi completi del procedimento né una specifica decisione tra le parti, ma richiama come principio consolidato la sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n. 4283 del 23 febbraio 2010.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione del credito relativo alla TARSU. Il termine applicabile è quello quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, del codice civile, decorrente dal giorno in cui il tributo è dovuto oppure, se vi sono stati atti interruttivi validamente e tempestivamente notificati, dal giorno dell'ultimo atto interruttivo. Non si applica il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, codice civile
La prescrizione opera, tra gli altri casi, per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
La TARSU, quale tributo periodico, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale. Il termine decorre dalla scadenza del tributo o dall'ultimo atto interruttivo validamente notificato.
Art. 2946, codice civile
La prescrizione ordinaria è di dieci anni.
Il termine ordinario decennale non si applica alla TARSU quando il credito conserva natura periodica e non è divenuto definitivamente accertato da un titolo giudiziale passato in giudicato.
Sentenza della Corte di Cassazione, sez. V, n. 4283 del 23 febbraio 2010
La pronuncia ha sancito l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione alla TARSU, in luogo del termine ordinario decennale.
Massime di principio
- Per i tributi locali periodici, come la TARSU, il termine di prescrizione ordinario è generalmente di cinque anni.
- La prescrizione decorre dalla scadenza dell'obbligazione tributaria, ma può essere interrotta da un atto validamente notificato al contribuente.
- Non è sufficiente l'esistenza di un atto interno dell'amministrazione: l'atto interruttivo deve essere notificato tempestivamente e in modo idoneo.
- Occorre distinguere tra prescrizione del credito originario e prescrizione di un credito risultante da un titolo giudiziale definitivo; quest'ultimo può essere soggetto al termine decennale.
- Per valutare la prescrizione è necessario ricostruire la cronologia delle scadenze, delle notifiche e degli eventuali atti interruttivi.
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