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Ordinanza

Ordinanza n. 3158/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Latina, Sez. I, di reiezione del ricorso di primo grado, oggetto di domanda cautelare in appello

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendone la sospensione dell’efficacia. Dalla documentazione risultava che lo straniero era entrato in Italia per motivi di lavoro subordinato, e non per lavoro stagionale; che aveva effettivamente instaurato il rapporto di lavoro con il datore di lavoro promittente, come attestato dalla comunicazione obbligatoria del 6 gennaio 2025; e che aveva sottoscritto il contratto di soggiorno l’8 gennaio 2025. Il gravame denunciava il travisamento di tali circostanze fattuali. A sostegno della cautelare venivano inoltre dedotti comprovati indici di effettivo inserimento dello straniero nel tessuto socio-economico nazionale, rilevanti ai fini del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare incidentale e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. Ha ravvisato apprezzabili profili di fondatezza dell’appello, in relazione al denunciato travisamento delle circostanze relative al titolo di ingresso, all’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora in ragione degli indici documentati di inserimento dello straniero nel tessuto socio-economico nazionale. La decisione non definisce il merito dell’appello, per il quale è stata fissata l’udienza del 25 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello, accolta dal Consiglio di Stato mediante sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, il travisamento documentale di circostanze decisive relative al titolo di ingresso e all’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro può integrare un apprezzabile fumus boni iuris a sostegno della sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.
  • Nella valutazione del periculum in mora relativo alla posizione amministrativa di uno straniero, assumono rilievo gli indici comprovati di effettivo inserimento nel tessuto socio-economico nazionale.
  • La sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza impugnata non definisce il merito dell’appello, che resta devoluto alla successiva udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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