Cassazione Penale, Sentenza n. 4943/2025 del 06/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le società hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze che, in sede di riesame, aveva confermato il decreto di sequestro eseguito in Italia su richiesta di assistenza giudiziaria proveniente dalle autorità ucraine. I motivi principali addotti erano: 1) la qualificazione errata del provvedimento estero come sequestro preventivo anziché probatorio, con violazione delle regole della cooperazione internazionale; 2) violazione delle norme che vieterebbero l'esecuzione per reati prescritti o non punibili all'epoca dei fatti e per mancata doppia incriminabilità; 3) difetti di pertinenzialità, proporzionalità e mancato fumus commissi delicti rispetto ai beni sequestrati (es. castello di Torre del Gallo); 4) omissione di valutare documenti e traduzioni prodotti dalla difesa; 5) acquisizione fiduciaria delle quote societarie ritenuta legittima e dunque assenza di periculum in mora; 6) denuncia di possibili patologie e abusi nel procedimento ucraino che avrebbero dovuto impedire l'esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto pacifico che il sequestro è stato eseguito in esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria dell'Ucraina, richiamando le Convenzioni internazionali citate e le norme del codice di procedura penale (in particolare Libro XI). La Corte ha stabilito che: a) le Convenzioni prevedono solo la facoltà di rifiuto e che l'attuazione concreta è rimessa alle regole dell'ordinamento interno; b) l'autorità giudiziaria italiana non può sindacare il merito del provvedimento emesso dallo Stato richiedente (ovvero valutare la fondatezza dell'accusa o la natura meramente probatoria o preventiva del sequestro), restando tale verifica nella competenza dello Stato richiedente; c) i provvedimenti di sequestro eseguiti su rogatoria di Stati non UE sono soggetti al rimedio dell'incidente di esecuzione e non alla procedura di riesame utilizzata in primo grado; d) molte delle eccezioni sollevate (prescrizione, doppia incriminabilità, merito della rogatoria) non erano idonee a sostenere il ricorso in cassazione e dovevano essere proposte con gli strumenti previsti per l'esecuzione di rogatorie. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e non è stata pronunciata una decisione di merito sulle questioni sostanziali relative alla qualificazione dei beni.
Norme richiamate
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1959)
Prevede la facoltà di rifiuto allo Stato richiesto; tuttavia l'esecuzione concreta della rogatoria è regolata dall'ordinamento interno dello Stato richiesto
Convenzione ONU sulla corruzione (Merida) (2003)
Richiamata quale base pattizia per la cooperazione; applicabile in assenza di norme pattizie più specifiche tra le Parti
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato (2005, "Varsavia")
Prevede motivi e limiti alla cooperazione e alla confisca; le sue previsioni servono da riferimento ma l'attuazione resta rimessa alla normativa interna
Art. 696 cod. proc. pen.
Collega le regole interne di esecuzione della rogatoria ai motivi di rifiuto previsti dalle Convenzioni internazionali
Artt. 723, 724, 725 cod. proc. pen.
Disciplina la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale e i limiti/rimedi relativi all'esecuzione delle richieste; il Tribunale sottolinea che tali norme regolano l'ammissibilità e la forma di esecuzione
Art. 737 e 737-bis cod. proc. pen.
Regolano il sequestro a fini di confisca disposto su richiesta estera e i rimedi esperibili; la Corte osserva che per le misure a fini di confisca il rimedio è il ricorso per cassazione per violazione di legge solo in casi specifici
Artt. 733, 725 cod. proc. pen. (richiami giurisprudenziali)
Usati in dottrina e giurisprudenza per distinguere i regimi di impugnazione a seconda che si tratti di sequestro probatorio o a fini di confisca
Giurisprudenza di riferimento (es. Sez. U. n. 21420/2003 Monnier e successive)
Conferma la separazione tra giurisdizione sul sequestro nello Stato richiedente e sulla sua esecuzione nello Stato richiesto; vieta il sindacato sul merito dell'atto straniero da parte dell'autorità esecutiva
Massime di principio
- Quando un sequestro è eseguito in Italia in esecuzione di una rogatoria straniera, il giudice italiano non può sindacare il merito della valutazione compiuta dall'autorità richiedente; la verifica sul fondamento probatorio resta di competenza dello Stato che ha emanato il provvedimento
- Le Convenzioni internazionali danno solo la facoltà di rifiuto: l'applicazione concreta e i relativi controlli sono disciplinati dal diritto interno (artt. del Libro XI cpp). Occorre valutare i motivi di rifiuto alla luce delle norme nazionali richiamate dalla rogatoria
- Il rimedio processuale contro un provvedimento di sequestro eseguito su rogatoria di Stato non UE è in genere l'incidente di esecuzione (o altri rimedi specifici indicati dalla normativa), non il riesame o la cassazione come mezzo ordinario di impugnazione del provvedimento di riesame
- Eccezioni come prescrizione o mancata doppia incriminabilità possono non essere idonee a bloccare l'esecuzione di un sequestro probatorio richiesto dall'estero; la loro efficacia dipende dal tipo di sequestro e dalle riserve eventualmente formulate dall'Italia alle Convenzioni
- In caso di contestazioni sulla pertinenzialità, proporzionalità o sul rapporto tra beni e titolo delittuoso, la difesa deve presentare elementi documentali chiari e utilizzare gli strumenti processuali adeguati per farli valere nell'ambito dell'incidente di esecuzione o delle opposizioni previste
- Se si deducono patologie gravi nel procedimento dello Stato richiedente (violazioni di diritti fondamentali, procedimenti viziati), queste devono essere tempestivamente indicate e provate in forma adeguata e possono costituire motivo ostativo all'esecuzione solo se configurano un contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento italiano
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