Cassazione Penale, Sentenza n. 18249/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava due vizi principali: 1) la qualificazione del fatto come ricettazione consumata anziché tentata, sostenendo che il ricorrente non si fosse mai appropriato esclusivamente dei beni e che la ricostruzione probatoria dei giudici di merito fosse erronea; 2) la applicazione della recidiva facoltativa senza adeguata motivazione, dato il tempo trascorso dai precedenti, le modalita non allarmanti della condotta e le condizioni personali del ricorrente
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la qualificazione dei fatti come ricettazione consumata fosse fondata su una valutazione probatoria condivisa nei due gradi di merito (persona sorpresa a maneggiare e disimballare la merce provento di rapina, ammissione di averla acquistata) e quindi insuscettibile di essere riesaminata in sede di legittimità come vizio di legge. Quanto alla recidiva, pur riconoscendo che la motivazione della Corte di Appello era sintetica, la valutazione complessiva dei giudici di merito (anche del GIP di primo grado) è stata ritenuta sufficientemente appagante per l'applicazione della recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Decreto-Legge n.137/2020
richiesta del Procuratore Generale di trasmettere la requisitoria scritta ai sensi della norma; utilizzata come regola procedurale per la trasmissione delle conclusioni del PG
Codice penale
richiamato come parametro per la valutazione individualizzata del trattamento sanzionatorio e, quindi, per verificare se la recidiva influisca concretamente sulla pericolosita e sulla piu accentuata colpevolezza del reo
Codice di procedura penale
usato per motivare la condanna alle spese e l'obbligo del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rivedere la valutazione di merito delle prove: se la censura concerne la diversa ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, il ricorso è inammissibile a meno che non si dimostri una erronea sussunzione del fatto nella norma penale
- Nel reato di ricettazione va distinto il tentativo dalla consumazione in base al momento in cui si instaura il possesso o, nel caso di acquisto, al momento dell'accordo sulla cosa e sul prezzo; tuttavia, quando emergenze probatorie mostrano il soggetto intento a maneggiare, catalogare o disimballare la merce provento di reato, i giudici possono legittimamente ritenere la consumazione
- L'applicazione della recidiva facoltativa richiede una motivazione specifica: il giudice del merito deve valutare la significativita concreta dei precedenti rispetto alla attuale condotta secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; una motivazione sintetica puo essere ammessa se integrata da una valutazione complessiva nei precedenti gradi
- Per impugnare con successo l'applicazione della recidiva occorre dimostrare che il giudice non ha svolto la valutazione richiesta (es. assenza totale di considerazioni sui precedenti, sulla loro natura, temporalita o sulla personalita dell'imputato), non basta la mera contestazione della decisione
- Quando si contesta la qualificazione giuridica del fatto (es. tentativo vs consumazione) e non una violazione normativa palese, la difesa deve evidenziare un errore di diritto o di interpretazione normativa, non solo una diversa lettura delle prove
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