Sentenza del 27/05/2016 n. 10965 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna, che aveva riconosciuto la deducibilità di una perdita su crediti relativa a una fattura di Lire 220.000.000 e aveva rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio. I motivi riguardavano l'insufficiente o omessa motivazione sulla non inerenza della fattura e sull'onere della società di provare la deducibilità della perdita, nonché la mancata valutazione delle contestazioni relative ad affitti passivi, ammortamenti e costi per brevetti. L'Agenzia contestava inoltre che la CTR avesse ritenuto generico l'appello incidentale, benché l'Ufficio avesse riproposto le argomentazioni già svolte in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha ritenuto carente la motivazione della CTR sulla deducibilità della perdita su crediti, poiché il contribuente deve dimostrare, con elementi certi e precisi, l'inerenza e la deducibilità del componente negativo, mentre la CTR si era limitata a valorizzare la mancata contestazione di altre fatture relative ad altra annualità. La Corte ha inoltre stabilito che, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle argomentazioni già formulate in primo grado può soddisfare il requisito dei motivi specifici previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, n. 5, c.p.c.
insufficiente motivazione e omessa motivazione su fatti controversi e decisivi
La Corte ha applicato la norma per valutare i vizi della motivazione della sentenza tributaria, rilevando che la CTR non aveva esaminato adeguatamente la non inerenza della fattura e l'onere probatorio gravante sulla società.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per censurare il rigetto dell'appello incidentale dell'Ufficio, ritenuto erroneamente generico dalla CTR.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione"
Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno. La riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado può essere sufficiente quando esprime il dissenso dalla decisione e mira al riesame della controversia, senza necessità di formulare motivi completamente nuovi.
Massime di principio
- Chi deduce fiscalmente una perdita su crediti deve provare l'effettività, l'inerenza e la deducibilità del componente negativo mediante elementi certi e precisi; non è sufficiente la sola contabilizzazione della perdita.
- La valutazione dell'inerenza deve riguardare concretamente il rapporto tra il costo o la fattura e l'attività d'impresa del contribuente. Una fattura con oggetto non riconoscibile o apparentemente estraneo all'attività costituisce un elemento rilevante a favore dell'indeducibilità.
- La mancata contestazione, da parte dell'Amministrazione, di costi analoghi riferiti ad altre annualità non dimostra automaticamente la deducibilità del costo contestato, soprattutto quando l'altra annualità non è più accertabile per decorrenza dei termini.
- Il giudice tributario deve esaminare e motivare separatamente le diverse categorie di costi contestate, soprattutto quando ciascuna presenta presupposti probatori differenti.
- In appello tributario è generalmente sufficiente riproporre le argomentazioni già formulate in primo grado, se queste esprimono chiaramente il dissenso dalla sentenza e consentono di individuare le questioni devolute al giudice d'appello.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la debenza dell'imposta: il giudice di rinvio dovrà riesaminare le questioni secondo i principi indicati dalla Corte e provvedere anche sulle spese.
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