Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 15624/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della sentenza n. 7597/2024, pubblicata in data 26 giugno 2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 30803/2023.

Giustizia amministrativa202512346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza n. 7597/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 26 giugno 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7597/2024. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato che non era stata prodotta la prova del passaggio in giudicato del titolo. In atti risultava un certificato di non proposto appello rilasciato dalla Corte d'Appello di Roma, non asseverato conforme, ma mancava l'attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dal Tribunale ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c. Non sono riportati specifici motivi di censura dell'inerzia amministrativa.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di ottemperanza e ha disposto incombenti istruttori. Ha ordinato alle ricorrenti di depositare l'attestazione del Tribunale sul passaggio in giudicato della sentenza, corredata di asseverazione di conformità all'originale nelle forme richiamate dall'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. Ha inoltre chiesto al Ministero chiarimenti scritti sui fatti di causa entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, avvertendo che l'eventuale inadempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La prosecuzione è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026; nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rilevato che dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato l’assenza in atti della prova del passaggio in giudicato del titolo azionato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.;

    Nel giudizio di ottemperanza il titolo azionato deve risultare passato in giudicato; il Collegio ha rilevato che la relativa prova mancava in atti.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Rilevato, infatti, che in giudizio risulta depositato il certificato di non proposto appello rilasciato dalla Corte d’Appello di Roma (all. 4), peraltro privo della necessaria asseverazione di conformità, ma non anche l’attestazione - rilasciata dal Tribunale ai sensi dell’art. 124, disp. att. c.p.c. - di passaggio in giudicato della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza, necessaria ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a.;

    Ai fini dell'ottemperanza occorre l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza rilasciata dal giudice competente; il solo certificato di non proposto appello, peraltro non asseverato, non è stato ritenuto sufficiente.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Rilevato, infatti, che in giudizio risulta depositato il certificato di non proposto appello rilasciato dalla Corte d’Appello di Roma (all. 4), peraltro privo della necessaria asseverazione di conformità, ma non anche l’attestazione - rilasciata dal Tribunale ai sensi dell’art. 124, disp. att. c.p.c. - di passaggio in giudicato della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza, necessaria ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a.;

    L'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza deve essere rilasciata dal Tribunale secondo la disposizione richiamata.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, impregiudicata ogni decisione, di disporre, a carico della parte ricorrente, il deposito della attestazione sopra indicata, corredata di asseverazione di conformità all’originale, nelle forme previste e richiamate dall’art. 136, comma 2 ter, c.p.a. (art. 22, comma 2, D. lgs. n. 82/2005);

    L'attestazione richiesta deve essere depositata con asseverazione di conformità all'originale nelle forme previste dalla disposizione.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005

    Ritenuto, pertanto, impregiudicata ogni decisione, di disporre, a carico della parte ricorrente, il deposito della attestazione sopra indicata, corredata di asseverazione di conformità all’originale, nelle forme previste e richiamate dall’art. 136, comma 2 ter, c.p.a. (art. 22, comma 2, D. lgs. n. 82/2005);

    La conformità dell'attestazione all'originale deve essere asseverata secondo le forme richiamate dalla disposizione.

  • art. 64 c.p.a.

    Ritenuto, altresì, necessario chiedere all’Amministrazione resistente chiarimenti scritti sui fatti di causa e di assegnare alla stessa termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere, con l’avvertimento che la mancata esecuzione dell’incombente istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, c.p.a.;

    La mancata esecuzione dell'incombente istruttorio da parte dell'amministrazione può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.