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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13077/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze di condanna pronunciate in sedi diverse: sentenza del Tribunale di Catania del 29/11/2024 per il reato di cui all'art. 640 c.p. (fatto del 28/12/2020) e sentenza della Corte d'appello di Torino del 16/12/2024 per i reati di cui agli artt. 110 e 628, comma 3 c.p. (fatto del 01/12/2021). La difesa deduceva unità del disegno criminoso per omogeneità delle condotte, identità del luogo (Torino) e per lo stato di tossicodipendenza dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte di appello di Torino che aveva respinto l'istanza di riconoscimento della continuazione. Il motivo del rigetto è stato che la distanza temporale di circa un anno tra i fatti impedisce, in assenza di prove specifiche, di ritenere che i reati derivassero da un unico progetto criminoso. La Corte ha inoltre ritenuto non provato lo stato di tossicodipendenza riferibile al periodo utile (2020-2021), atteso che la documentazione indicava positività solo fino al 2017 e esiti negativi o assenza di esami negli anni successivi. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione, anche in sede di esecuzione, della continuazione tra più reati; richiede verifica che al momento del primo reato i successivi fossero programmati, con valutazione di fattori indicativi quali omogeneità delle condotte, contiguità spazio-temporale e fattori unificatori (es. tossicodipendenza) solo se documentati e pertinenti.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Definisce la continuazione come più azioni od omissioni commesse con unica deliberazione di fondo; la giurisprudenza richiede che tale deliberazione sia individuabile nell'elaborazione di un programma di massima al momento del primo fatto.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di truffa, richiamata per indicare il titolo di reato oggetto della decisione (non interpretata per finalità processuali oltre all'identificazione del fatto).

  • art. 110 e art. 628 cod. pen.

    Norme sostanziali relative ai reati per cui il ricorrente è stato condannato in appello; richiamate per identificare gli illeciti tra i quali si chiedeva la continuazione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Norma sulla protezione dei dati personali: dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La mera omogeneità delle condotte e l'identità del luogo non sono di per sé sufficienti a provare la continuazione: la distanza temporale significativa tra i fatti tende a escluderla salvo prove specifiche di un progetto unitario già elaborato al momento del primo fatto.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione occorre dimostrare che, al momento della prima azione, vi fosse già un programma criminoso di massima che prevedeva i fatti successivi; l'onere probatorio grava sulla parte che invoca l'unicità del disegno criminoso.
  • Lo stato di tossicodipendenza può costituire elemento unificatore idoneo a giustificare la preventiva unità di programmazione solo se è provato e temporalmente collegabile ai reati in contestazione; certificazioni o esami riferiti a periodi non pertinenti non sono sufficienti.
  • La valutazione della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica rigorosa e motivata, analoga a quella che si svolge in sede di cognizione, e non può fondarsi su presunzioni generiche di tendenza a delinquere.
  • Documentazione probatoria aggiornata e specifica (esami tossicologici, referti clinici contemporanei ai fatti, elementi che attestino la progettualità) è essenziale per contrastare la presunzione che reati separati nel tempo non costituiscano continuazione.

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