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Ordinanza

Ordinanza n. 2626/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del provvedimento della Direzione Centrale per le risorse umane, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno, 03.06.2025, prot. n. 00002228 e notificato in pari data; del Decreto ministeriale 29.10.2024, n. 362 e successive modificazioni; ove occorra, del provvedimento di approvazione della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa; di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo per il ricorrente.

Giustizia amministrativa202508487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, notificato il 3 giugno 2025, nonché il decreto ministeriale disciplinante il concorso e la graduatoria finale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 3 giugno 2025, il decreto ministeriale n. 362 del 29 ottobre 2024 e, ove occorra, la graduatoria finale del concorso e gli atti connessi e consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non emergono il contenuto specifico delle censure né i singoli vizi di legittimità dedotti. Risulta che il ricorso sia stato notificato a un controinteressato, non costituito in giudizio, e che il giudice abbia ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti indicati nella graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione, sul sito web del Ministero dell'Interno, dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati. La pubblicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento; nei successivi 10 giorni il ricorrente deve depositare l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza. Il Ministero deve mantenere online gli atti fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, assicurare un collegamento dalla home page e rilasciare l'attestazione della pubblicazione. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 6 ottobre 2026. Nelle more è stata confermata una precedente ordinanza cautelare, il cui contenuto non è riportato. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa, unitamente all'art. 49, comma 3, c.p.a., per l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per autorizzare la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto dal giudice.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 52, commi 1 e 2, c.p.a.

    Richiamato nel dispositivo per la protezione dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide sulla posizione di una pluralità di soggetti individuabili attraverso una graduatoria, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti indicati nella graduatoria.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, con fissazione di termini per la pubblicazione e per il deposito dell'attestazione.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami comporta per l'amministrazione l'obbligo di mantenere online gli atti pubblicati fino alla sentenza definitiva, predisporre un collegamento dalla home page e rilasciare l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.
  • L'omesso adempimento, entro i termini assegnati, degli incombenti di integrazione del contraddittorio e del deposito dell'attestazione può essere sanzionato con la decadenza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

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