Ordinanza n. 2626/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del provvedimento della Direzione Centrale per le risorse umane, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno, 03.06.2025, prot. n. 00002228 e notificato in pari data; del Decreto ministeriale 29.10.2024, n. 362 e successive modificazioni; ove occorra, del provvedimento di approvazione della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa; di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo per il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, notificato il 3 giugno 2025, nonché il decreto ministeriale disciplinante il concorso e la graduatoria finale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 3 giugno 2025, il decreto ministeriale n. 362 del 29 ottobre 2024 e, ove occorra, la graduatoria finale del concorso e gli atti connessi e consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non emergono il contenuto specifico delle censure né i singoli vizi di legittimità dedotti. Risulta che il ricorso sia stato notificato a un controinteressato, non costituito in giudizio, e che il giudice abbia ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti indicati nella graduatoria.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione, sul sito web del Ministero dell'Interno, dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati. La pubblicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento; nei successivi 10 giorni il ricorrente deve depositare l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza. Il Ministero deve mantenere online gli atti fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, assicurare un collegamento dalla home page e rilasciare l'attestazione della pubblicazione. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 6 ottobre 2026. Nelle more è stata confermata una precedente ordinanza cautelare, il cui contenuto non è riportato. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base normativa, unitamente all'art. 49, comma 3, c.p.a., per l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato per autorizzare la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto dal giudice.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1 e 2, c.p.a.
Richiamato nel dispositivo per la protezione dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide sulla posizione di una pluralità di soggetti individuabili attraverso una graduatoria, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti indicati nella graduatoria.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, con fissazione di termini per la pubblicazione e per il deposito dell'attestazione.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami comporta per l'amministrazione l'obbligo di mantenere online gli atti pubblicati fino alla sentenza definitiva, predisporre un collegamento dalla home page e rilasciare l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.
- L'omesso adempimento, entro i termini assegnati, degli incombenti di integrazione del contraddittorio e del deposito dell'attestazione può essere sanzionato con la decadenza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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