Ordinanza n. 43/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prot. n. 0088041 del 23 ottobre 2025 (all. 1), emesso dalla Prefettura di Foggia - Ufficio Territoriale del Governo, Area IV - Sportello Unico per l'Immigrazione, con cui è stata disposta la revoca dei nulla osta al lavoro stagionale (P-FG/L/Q/2023/103976 e P-FG/L/Q/2023/103950) rilasciati in favore dei ricorrenti a seguito di istanza presentata dal datore di lavoro, sul presupposto della presunta non autenticità dei codici identificativi associati alle marche da bollo indicate in domanda e della pretesa mendacità delle relative autodichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 in sede di presentazione dell'istanza, nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca di due nulla osta al lavoro stagionale per presunta non autenticità dei codici identificativi delle marche da bollo e mendacità delle autodichiarazioni
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto della Prefettura di Foggia che ha revocato i nulla osta al lavoro stagionale rilasciati in loro favore su istanza del datore di lavoro. Il provvedimento si fonda sulla presunta non autenticità dei codici identificativi associati alle marche da bollo indicate nelle domande e sulla pretesa mendacità delle autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000. Dal testo non risultano specificamente esposti gli ulteriori motivi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario acquisire una relazione della Prefettura, corredata dalla copia dei documenti richiamati nel decreto impugnato, inclusa la richiesta di nulla osta recante i codici identificativi della marca da bollo. L'istruttoria deve chiarire, in particolare, il numero complessivo delle irregolarità riscontrate alla data dell'ordinanza in ordine al pagamento della marca da bollo e l'eventuale esito delle indagini penali conseguenti alle comunicazioni di notizia di reato all'autorità giudiziaria ordinaria. Ogni decisione definitiva sull'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 marzo 2026. Nelle more, il TAR ha disposto la temporanea sospensione del decreto di revoca fino a tale udienza e ha ordinato alla Prefettura il deposito della documentazione entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Sono richiamati quali disposizioni in base alle quali sarebbero state rese le autodichiarazioni ritenute mendaci dall'amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare dipende dalla verifica di fatti specificamente contestati e dalla disponibilità di documenti richiamati nel provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può disporre un'istruttoria acquisendo una relazione dell'amministrazione e la relativa documentazione, rinviando la decisione cautelare alla prima camera di consiglio successiva al deposito.
- In presenza di esigenze istruttorie non ancora soddisfatte, il giudice può sospendere temporaneamente l'efficacia dell'atto impugnato fino alla camera di consiglio fissata per la prosecuzione, senza definire in via definitiva la domanda cautelare.
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