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Sentenza

Sentenza n. 82/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 12/2025, depositata e resa pubblica il 12.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 216/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 25.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 31.10.2025.

Giustizia amministrativa202501062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 12/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e aveva condannato il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito complessivo di 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 25 luglio 2025, non aveva provveduto all'adempimento, salvo il pagamento delle spese liquidate al difensore. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua rituale notificazione, la notifica del ricorso e l'inutile decorso del termine di 120 giorni. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento della Carta elettronica del docente e l'adempimento delle prestazioni stabilite dal giudice del lavoro. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non è stata ritenuta necessaria alla luce della nomina del commissario e delle ulteriori ragioni ostative considerate rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., tra cui la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti, l'eccezionale contenzioso seriale e la natura non alimentare né essenziale del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente al giudice di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, salvo che ciò sia manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, ma anche in presenza di autonome ragioni ostative valutate in concreto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere nei confronti dell'amministrazione statale e costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per l'esecuzione della sentenza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individua il supporto di società incaricate dal Ministero per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15

    Ha chiarito che l'astreinte nei confronti dell'amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, anche per altre ragioni ostative connesse alla specialità della posizione del debitore pubblico.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato ha imposto a un'amministrazione statale l'erogazione di una prestazione o di un beneficio e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è inutilmente decorso, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un nuovo termine e adottare ogni misura necessaria a rendere effettiva l'esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia costituisce una misura sostitutiva idonea a garantire l'esecuzione del giudicato; il commissario opera come organo ausiliario del giudice e può essere autorizzato a ricorrere agli strumenti contabili previsti per il pagamento dei debiti giudiziari dell'amministrazione.
  • L'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando la nomina del commissario ad acta e le concrete caratteristiche dell'adempimento rendano la penalità non necessaria o sussistano altre ragioni ostative.
  • Tra le ragioni ostative all'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione possono rilevare, in concreto, la complessità e articolazione del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, i tempi tecnici di attivazione della prestazione, l'eccezionale serialità del contenzioso e la natura non essenziale o non alimentare del beneficio.
  • Quando il commissario ad acta nominato per eseguire il giudicato è un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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